Fabbisogno TAC e atto di mera programmazione non seguito da installazione (TAR Puglia n. 295 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità regionale alla realizzazione di una grande macchina non può fondare la saturazione del fabbisogno su un atto di mera programmazione che si limiti a prevedere l’apparecchiatura come “servizio da attivare”, quando a tale previsione non abbia fatto seguito l’effettiva installazione né la richiesta del parere stesso. La ratio del parere, volta a garantire l’accessibilità ai servizi e a valorizzare le aree di insediamento prioritario ai sensi dell’art. 8 ter del d. Lgs. n. 502/1992, sarebbe frustrata ove il fabbisogno restasse bloccato in virtù di un atto programmatorio privo di attuazione: il distretto di riferimento rimarrebbe sine die dotato di un numero di grandi macchine inferiore a quello previsto, con pregiudizio per l’utenza. Il parere negativo è pertanto illegittimo nella parte in cui computa tra le macchine presenti quella solo programmata e mai installata.
Il Fatto
Un ambulatorio proponeva istanza di autorizzazione alla realizzazione e installazione di una TAC nell’ambito territoriale di un distretto sociosanitario dell’ASL Brindisi. La Regione esprimeva parere di compatibilità negativo ex art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, ritenendo il fabbisogno già saturo per la presenza di quattro grandi macchine, tra cui una TAC asseritamente collocata presso un presidio territoriale di assistenza.
Il ricorrente impugnava la determina dirigenziale davanti al TAR Puglia, deducendo che la macchina presso quel presidio non era mai stata installata, non essendo stato rilasciato alcun provvedimento autorizzativo regionale. La Regione resistente chiedeva la reiezione del gravame; la controinteressata, destinataria di una delle TAC computate, precisava che il provvedimento non era impugnato nella parte che la riguardava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e concentra l’analisi sul computo della TAC asseritamente presente presso il presidio territoriale. Dagli atti emerge che tale macchina figura nella D.G.R. 19 marzo 2020 n. 375 tra i servizi previsti da attivare.
La difesa regionale sosteneva che quella previsione fosse sufficiente ad assorbire disponibilità del fabbisogno regolamentare e che, per sottrarvisi, sarebbe stata necessaria una modifica o integrazione dell’atto di programmazione. L’argomentazione non è condivisa.
Il TAR rileva che l’atto regionale si limita a prevedere, nell’ottica del potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale, la mera necessità o opportunità di attivare l’apparecchiatura nell’ambito del presidio. A tale atto di mera programmazione non ha fatto seguito, in alcun modo, l’effettiva installazione della TAC; in particolare, non è stato richiesto il parere di compatibilità.
Il Collegio richiama la funzione del parere, diretta a garantire al meglio l’accessibilità ai servizi e a valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, secondo l’art. 8 ter del d. Lgs. n. 502/1992. Tali esigenze sarebbero evidentemente frustrate ove la Regione bloccasse il fabbisogno in virtù di un atto programmatorio risalente: il distretto resterebbe sine die destinato a un numero di grandi macchine inferiore a quello previsto, con pregiudizio per l’utenza.
La censura è dunque fondata e il provvedimento impugnato è annullato in parte qua. Resta assorbita la doglianza sulla mancata acquisizione del parere dell’ASL competente: in esecuzione della pronuncia la Regione non considererà più saturo il fabbisogno e dovrà richiedere il parere, che si pronuncerà sulla localizzazione territoriale delle altre macchine già presenti in ambito provinciale. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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