Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta sulla Carta docente (TAR Liguria n. 921 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che abbia condannato l’amministrazione al riconoscimento del beneficio economico in favore del docente, è fondato quando l’amministrazione non contesti nel merito la pretesa e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e difettando ragioni ostative, va fissata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. È invece inammissibile la domanda di rimborso del contributo unificato del giudizio di lavoro quando la sentenza abbia disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, trattandosi di credito di questi ultimi.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5 giugno 2023 n. 544, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, per complessivi € 2.500,00.
La ricorrente chiede inoltre il rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro di primo grado. L’amministrazione si costituisce in giudizio senza contestare nel merito la pretesa. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 il ricorso passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Su queste premesse il ricorso è fondato.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Tribunale fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro. Poiché la sentenza n. 544/2023 ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, si tratta di un credito dei difensori, e non della parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.