Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 942 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’adempimento del titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario. L’ordine di ottemperanza concerne il rilascio della carta elettronica del docente e l’accredito della somma riconosciuta al beneficiario, costituendo il credito un diritto soggettivo accertato con efficacia di giudicato. In caso di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, il Tribunale nomina commissario ad acta e applica la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza.
Il Fatto
Una docente agisce davanti al TAR Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi.
La ricorrente deduce il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiede la condanna al pagamento della penalità di mora nonché la nomina di un commissario ad acta. In udienza limita la domanda al solo capo relativo alla carta del docente, escludendo le statuizioni sulle spese del giudizio civile e sul contributo unificato. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non dimostra di aver dato esecuzione, neppure parziale, alla sentenza del giudice ordinario. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti dell’interesse fatto valere.
Il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma spettante entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione, il dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza e liquidate equitativamente, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia.
Nota della Redazione
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