Terzo condono: in zona vincolata sanabili solo gli abusi minori (Cons. Stato n. 8103 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo, il terzo condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, consente la sanatoria dei soli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Restano insanabili le nuove costruzioni, la ristrutturazione edilizia e il cambio di destinazione d’uso, anche quando le opere risultino conformi agli strumenti urbanistici e il vincolo comporti inedificabilità solo relativa. Il condono ambientale ex legge n. 308/2004 produce effetti limitati all’estinzione del reato paesaggistico e non incide sul piano amministrativo. L’assenza della doppia conformità urbanistica ed edilizia impedisce in ogni caso l’accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel 2004 al Comune di Torino istanza di sanatoria ex art. 32 del D.L. n. 269/2003 per ampliamenti, recupero di locali seminterrati e realizzazione di un’autorimessa su un immobile ricadente in area gravata da vincolo paesaggistico. Nel 2012 la Regione accoglieva la parallela istanza di condono ambientale. Il Comune respingeva però la sanatoria edilizia, qualificando gli interventi come tipologia 1 e rilevando l’esaurimento della volumetria utile del lotto.
Il TAR Piemonte respingeva il ricorso. Il proprietario appellava, sostenendo la diversa classificazione delle opere, l’idoneità del solo vincolo relativo a consentire la sanatoria e l’efficacia del condono ambientale sul versante edilizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma la lettura del primo giudice sul rapporto tra i due procedimenti: la sanatoria prevista dalla legge n. 308/2004 determina l’estinzione del reato paesaggistico, ma resta priva di effetti amministrativi in mancanza di norme di coordinamento con la disciplina del condono edilizio, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 2559/2024.
Il nucleo della decisione riguarda la portata dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003. Il Collegio richiama l’insegnamento consolidato secondo cui le opere realizzate dopo l’istituzione del vincolo sono escluse dal condono e solo quelle anteriori al vincolo accedono alla verifica di conformità urbanistica. Ne deriva che in zona vincolata la sanatoria è circoscritta agli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre gli abusi maggiori non sono suscettibili di alcuna deroga, risultando irrilevante che il vincolo sia relativo e che le opere rispettino gli strumenti urbanistici. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 824/2022, n. 425/2020 e n. 7543/2022, oltre a Sez. IV n. 7151/2019.
Quanto al cambio di destinazione d’uso, esso ricade nella tipologia 3 e resta insanabile in area vincolata. Il Collegio respinge anche l’argomento sulla cubatura disponibile su altre aree: la censura è inammissibile perché nuova e comunque infondata, poiché le zone di atterraggio sono estranee al lotto. La normativa regionale invocata non si esprime sul punto del vincolo e non può derogarvi.
Infine, la natura parzialmente interna delle opere non esclude la rilevanza del vincolo paesaggistico, che grava sull’intera area. Gli interventi che alterano la consistenza fisica dell’immobile e ridistribuiscono i volumi integrano ristrutturazione edilizia e non manutenzione straordinaria. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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