Accesso civico generalizzato precluso agli atti di pianificazione prefettizia sugli autovelox (TAR Marche n. 801 del 25.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite all’accesso civico generalizzato posto dall’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, che richiama l’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990, si riferisce all’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti di pianificazione e programmazione e colpisce l’intero procedimento, non i singoli atti considerati come entità autonome. Ne consegue che la documentazione tecnico-istruttoria confluita nell’atto di pianificazione è sottratta all’accesso unitamente a questo. Il diniego non deve esplicitare le ragioni di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, quando il documento sia ex lege sottratto all’accesso per sua natura. Resta distinto l’accesso procedimentale della legge n. 241/1990, attivabile solo a tutela di situazioni giuridiche differenziate.

Il Fatto

Il ricorrente, utente della strada, presentava in data 12.5.2025 istanza di accesso civico generalizzato alla Provincia e alla Prefettura di Ascoli Piceno per ottenere la documentazione tecnico-istruttoria comprovante la conformità dell’installazione degli autovelox fissi lungo la S.P. 227 ai requisiti dell’Allegato A al D.M. 11/4/2024. Egli riteneva anomalo il mantenimento dei rilevatori installati nel 2014 e intendeva verificare la sussistenza dei nuovi requisiti in base ai quali il Prefetto aveva confermato il tratto stradale con decreto del 31.3.2025.

La Prefettura respingeva l’istanza con provvedimento dell’11.6.2025, qualificando il decreto prefettizio e i relativi documenti istruttori come atti di pianificazione sottratti all’accesso. Analogo esito aveva l’istanza di riesame, archiviata dal Ministero dell’Interno il 2.7.2025. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti chiedendo la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione centrale respingendo la distinzione proposta dal ricorrente tra atto di pianificazione e documentazione tecnico-istruttoria. I limiti all’accesso vanno applicati agli atti dell’intero procedimento, senza possibilità di isolare questo o quel documento secondo una visione atomistica dell’azione amministrativa. La norma ostativa richiamata, l’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990, individua infatti l’attività diretta all’emanazione di atti di pianificazione nel suo complesso.

La natura pianificatoria dell’attività emerge dalla disciplina del D.M. 11/4/2024, che articola una fase di pianificazione strategica e una di pianificazione operativa, cui segue solo la fase gestionale riservata agli organi di polizia stradale. Il Collegio esclude inoltre che l’operato di altre Prefetture, come quella di Isernia che aveva consentito l’accesso, possa vincolare l’amministrazione resistente, poiché ogni Prefettura è organismo territoriale autonomo e responsabile dei propri atti.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il TAR rileva una confusione tra documenti ex lege sottratti all’accesso e ragioni che possono impedire l’accesso a documenti per loro natura accessibili. Poiché il decreto prefettizio e i relativi atti istruttori sono sottratti per la loro stessa natura, non occorre indicare le ragioni dell’art. 5-bis, commi 1 e 2. Infondata è anche la censura sull’assenza di un provvedimento di individuazione preventiva delle categorie, esistendo il D.M. 16/3/2022 non ulteriormente contestato.

Il Collegio respinge pure la doglianza sull’affidamento legato alla mancata pubblicazione dei dati sull’incidentalità stradale: questa è solo uno dei criteri dell’Allegato A e l’oggetto dell’istanza non erano meri dati statistici, ma gli atti istruttori del decreto che il ricorrente vorrebbe impugnare. Quanto all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, il Tribunale ribadisce che si discute solo di accesso civico generalizzato: l’utente della strada potrà attivare gli strumenti di accesso procedimentale solo in caso di contestazione di una violazione rilevata tramite autovelox, restando altrimenti le ragioni di inammissibilità già enunciate dal Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1228 del 15/7/2021. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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