Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2085 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per l’adempimento, nominando per il caso di perdurante inerzia il commissario ad acta. Il commissario nominato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività demandata nei suoi compiti istituzionali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero il 27 marzo 2025, l’amministrazione è stata condannata a riconoscere alle ricorrenti la carta elettronica del docente, con accredito sul borsellino elettronico del beneficio di € 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione. Il titolo indicava per ciascuna ricorrente gli anni scolastici di spettanza, con importi complessivi differenziati.
Sulla sentenza si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale e depositato in atti. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica del titolo esecutivo è infatti decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997: la domanda di ottemperanza è dunque ammissibile.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa relativa agli importi riconosciuti dal giudicato risulta sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di avervi dato esecuzione. L’inerzia dell’intimato integra quindi gli estremi dell’inottemperanza.
Per l’effetto il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere all’accredito degli importi indicati nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, con detrazione degli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati per il medesimo titolo. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione un ultimo spazio di adempimento spontaneo.
Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato. Il commissario provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato.
Il Collegio ha escluso il riconoscimento di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Sulle spese ha applicato il principio della soccombenza, liquidando l’importo in dispositivo e richiamando il precedente di Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 in tema di controversie seriali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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