Ricorso avverso il silenzio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 1313 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando nelle more del giudizio l’amministrazione adotti un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, anche di segno negativo. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, con piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa. Ove l’amministrazione abbia respinto l’istanza, il ricorrente che non impugni con motivi aggiunti le ragioni ostative esternate non può dolersi dell’inerzia, essendo l’interesse alla pronuncia venuto meno. La declaratoria di improcedibilità non ha valenza meramente processuale quando accerta il rapporto amministrativo controverso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area di circa mq 2.560 sita nel Comune di Guagnano, assumeva che la stessa fosse stata adibita a sede stradale aperta al pubblico transito in assenza di una legittima procedura espropriativa, mediante opere di spianamento e bitumazione. Con nota del 5 marzo 2025 invitava e diffidava l’amministrazione comunale ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, previo riconoscimento del duplice indennizzo.

Non ottenendo riscontro, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente a provvedere, con nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune si costituiva e, con nota del 29 agosto 2025, riscontrava l’istanza respingendola. Il ricorrente depositava allora istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro degli istituti. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il Tribunale precisa che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato.

La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Il giudice distingue nettamente i due esiti, sottolineando che la decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere contiene l’accertamento del rapporto amministrativo controverso e della pretesa sostanziale vantata dall’interessato.

Applicando tali principi, il TAR rileva che il Comune ha bensì riscontrato esplicitamente l’istanza del 5 marzo 2025, ma ne ha respinto il contenuto. Non può quindi ritenersi che il ricorrente abbia ottenuto il bene della vita atteso. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non essendo stata impugnata con motivi aggiunti la sopravvenuta nota del 29 agosto 2025.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente. Rileva che l’amministrazione ha riscontrato l’istanza oltre il termine di legge, ma il ricorrente non ha specificamente contestato le ragioni ostative esternate dall’ente, ovvero che la strada non sarebbe stata realizzata dal Comune ma dai proprietari, che sarebbe aperta al transito dal 2003 e che sarebbe stata presentata una proposta di piano di lottizzazione contemplante la cessione gratuita della particella. La particolarità della vicenda e l’assenza di contestazione specifica giustificano la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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