Ordine di demolizione, nessun affidamento per il decorso del tempo (TAR Calabria n. 119 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione può essere esercitato in ogni tempo e non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, essendo questo in re ipsa. Il mero decorso del tempo tra l’accertamento dell’abuso e l’adozione della misura repressiva non genera alcun affidamento legittimo tutelabile in capo al contravventore, poiché una situazione di fatto contra ius non può consolidarsi né legittimare doglianze per il ritardo nell’esercizio del potere. La natura rigorosamente vincolata dell’attività sanzionatoria esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato condurre ad esito diverso, a maggior ragione quando ricorra un’ipotesi di assenza, e non di difformità, del titolo edilizio.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 89 del 9 settembre 2021, con cui il Comune di Condofuri le ha ingiunto di rimuovere, a propria cura e spese, le opere abusive realizzate su un immobile in località San Carlo Vecchio, consistenti in una ristrutturazione edilizia eseguita su fabbricato gravato da vincolo sismico e vincolo paesaggistico.
Il verbale di constatazione risale al 10 settembre 2019, mentre l’ordine di demolizione è stato adottato il 9 settembre 2021 e notificato il successivo 3 novembre. Il ricorso, affidato a un unico motivo, deduceva la violazione del principio dell’affidamento, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’erroneità della qualificazione dell’intervento. Nella fase cautelare l’istanza di tutela interinale era stata rigettata. Il Comune si è costituito contestando la fondatezza del mezzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso affrontando separatamente le tre censure. Sul primo profilo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica è esercitabile in ogni tempo, senza obbligo di motivare sull’interesse pubblico al ripristino dell’assetto violato. La sentenza cita C.G.A.R.S. n. 9 del 13 gennaio 2026 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1552 del 22 febbraio 2021: un illecito risalente non consolida alcun affidamento, né abilita a dolersi del ritardo dell’Amministrazione.
Nel caso concreto il lasso temporale tra accertamento e sanzione, contenuto in due anni, non integra alcuna condotta capace di creare un’aspettativa legittima. Il semplice decorso del tempo è stato quindi ritenuto irrilevante ai fini dell’illegittimità del provvedimento.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ne ha escluso la necessità in ragione della natura vincolata dell’attività repressiva: la partecipazione del privato non potrebbe determinare un esito diverso. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 5305 del 18 giugno 2025, TAR Lazio n. 16161 del 10 settembre 2025 e TAR Lazio n. 5967 del 24 marzo 2025, precisando che nella specie ricorre un’ipotesi di assenza del permesso di costruire, non di difformità dal titolo.
La terza censura contestava la qualificazione dell’intervento e il difetto dei presupposti, con deposito di perizia tecnica. Il Collegio ha osservato che il provvedimento è plurimotivato e che nulla è stato dedotto sull’assenza dell’autorizzazione sismica: la mancata contestazione di una ragione autonoma è già sufficiente al rigetto. Nel merito ha confermato la qualificazione già espressa in sede cautelare, ravvisando una ristrutturazione edilizia su immobile vincolato con significativa alterazione dell’impatto esteriore. La stessa relazione tecnica di parte, alla pagina richiamata, conferma la necessità del titolo edilizio, smentendo la censura.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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