Trasferimento rivendita e obbligo di avvio del procedimento verso il titolare di patentino (C.G.A.R.S. n. 349 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un patentino per la vendita di tabacchi lavorati è soggetto facilmente individuabile, nei cui riguardi il provvedimento di trasferimento di una rivendita ordinaria può produrre pregiudizio: nei suoi confronti l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.M. n. 38/2013. La distinzione tra titolari di rivendite ordinarie e titolari di patentini non trova alcun appiglio nel dato letterale della norma e ne comporta una abrogazione parziale, non consentita all’interprete. L’omessa comunicazione determina l’illegittimità dell’autorizzazione al trasferimento e, in via derivata, del conseguente diniego di rinnovo del patentino e della declaratoria di decadenza. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione all’esito di un ordine cautelare di riesame, previa rinnovata istruttoria e valutazione degli elementi prodotti dalla parte, costituisce atto di conferma propria e non atto meramente confermativo, con conseguente onere di tempestiva impugnazione.
Il Fatto
Una società titolare di patentino per la vendita di tabacchi lavorati, esercitata presso un locale adibito a bar e pasticceria, chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione. Nelle more dell’istruttoria l’Ufficio consentiva in via provvisoria la prosecuzione dell’attività; poi, con preavviso di diniego, rilevava il mancato rispetto del requisito di distanza rispetto a una rivendita ordinaria vicina, presso la quale era installato un distributore automatico di tabacchi. Seguiva il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione provvisoria, di reiezione dell’istanza di rinnovo e di soppressione del patentino.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva solo in sede cautelare l’istanza ai fini del riesame. Esperito il riesame, l’Amministrazione confermava la propria determinazione. Il primo giudice dichiarava quindi improcedibile il ricorso introduttivo e irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, con cui era stata censurata anche l’autorizzazione al trasferimento della rivendita ordinaria. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui l’appellante negava l’onere di impugnare il provvedimento adottato dopo il riesame. Richiamando l’orientamento secondo cui la qualificazione dell’atto amministrativo dipende dal suo effettivo contenuto e dagli effetti concreti, la Corte rileva che l’Amministrazione ha esaminato la perizia di parte, ha accertato un percorso di 284 metri rispetto al limite di 300 e ha argomentato l’impossibilità di deroga. Si tratta dunque di atto di conferma propria, non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità del TAR va condivisa. Il secondo motivo resta assorbito.
La Corte manifesta perplessità, per mera completezza, sullo strumento cautelare del c.d. remand: il provvedimento cautelare non dovrebbe definire il giudizio sull’atto impugnato né imporre la confezione di un nuovo provvedimento, poiché solo con la sentenza il giudice decide la causa.
Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo, relativi ai motivi aggiunti dichiarati irricevibili. Il TAR ha ignorato che con il ricorso introduttivo l’appellante aveva impugnato, sia pure “al buio”, anche l’autorizzazione al trasferimento della rivendita n. 6, formulando la relativa censura e notificando l’atto al controinteressato. I motivi aggiunti, depositati dopo l’accesso agli atti amministrativi, hanno sviluppato la medesima doglianza nel termine decorrente dalla piena conoscenza: la declaratoria di irricevibilità è quindi erronea.
Nel merito, è pacifico che l’appellante non abbia ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento. Privo di pregio è l’argomento dell’Amministrazione secondo cui il titolare di patentino non sarebbe controinteressato, data la natura complementare del patentino rispetto alla rete delle rivendite: la tesi condurrebbe a una abrogazione parziale dell’art. 11, comma 5, del D.M. n. 38/2013, che impone la comunicazione a ogni soggetto individuato o facilmente individuabile nei cui riguardi possa derivare pregiudizio. L’appellante ha inoltre dedotto che, se informata, avrebbe introdotto elementi ostativi valutabili dall’Amministrazione.
L’appello è accolto nei limiti indicati: la sentenza è parzialmente riformata, con annullamento dell’autorizzazione al trasferimento e, in via derivata, del diniego di rinnovo e della decadenza dal patentino. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono compensate con l’appellato.
Nota della Redazione
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