Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3417 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia eseguito il titolo esecutivo formatosi a carico dell’ente pubblico. L’assenza di contestazione dell’an e del quantum del credito e la mancata allegazione di uno svolgimento della procedura di pagamento confermano l’inerzia. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, determinando in via successiva il relativo compenso e ponendo le spese a carico dell’ente inadempiente.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1675/2024, aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, nel rispetto dei vincoli di legge.
La ricorrente riferisce di aver notificato la sentenza a mezzo PEC al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che l’aveva ricevuta in data 3 aprile 2024. Da quel momento decorreva il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che intervenisse alcun adempimento. La ricorrente agisce quindi per l’ottemperanza al titolo, chiedendo l’erogazione della carta docente per l’importo di euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Su questa base verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e volto a consentire all’amministrazione di dare esecuzione alla condanna senza l’immediata attivazione dei rimedi esecutivi.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum, con la conseguenza che la resistenza non oppone alcun elemento idoneo a paralizzare l’azione.
Il ricorso è pertanto fondato e il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato in via successiva ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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