Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docenti (TAR Lombardia n. 3099 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. Il commissario ad acta può essere nominato con termine differito, assumendo le funzioni solo su istanza del creditore e decorso inutilmente il termine assegnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 610/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di “Carta docenti” per gli anni 2018/2019 fino al 2023/2024, la somma complessiva di euro 3.000,00. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed è stata notificata in data 8.2.2024.

L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il creditore ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo successivo e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto la sussistenza del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Il Tribunale riafferma che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la conseguenza sui conteggi. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, con particolare riguardo al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1282 e seguenti cod. civ.

Il collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme, prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, degli accessori maturati e degli interessi legali dopo la presentazione del ricorso, nei limiti anzidetti. È respinta la richiesta di somma per ogni violazione o ritardo. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 500,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

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