Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 809 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e all’accredito della relativa somma è titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima il ricorso per ottemperanza. Accertato l’inadempimento non contestato, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La nomina in un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice esclude la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica di cui all’art. 1 legge n. 107/2015 e ad accreditare sulla stessa la somma complessiva di euro 3.000,00 per sei annualità scolastiche.

Notificato il titolo in data 12.03.2024, l’Amministrazione è rimasta inerte. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 29.10.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione del titolo. Il termine dilatorio di centoventi giorni è stato rispettato nell’attesa, senza che l’Amministrazione abbia attivato le procedure di esecuzione.

Nel merito, la pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale consolida l’accertamento dell’inottemperanza.

Il Tribunale condanna pertanto l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Monza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire le necessarie variazioni di bilancio e l’adozione degli atti di spesa.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i sessanta giorni successivi un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., con condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *