Riconoscimento titolo estero docente: autoresponsabilità e onere documentale (Cons. Stato n. 193 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere dell’amministrazione di procedere alla valutazione comparativa tra qualificazione professionale acquisita all’estero e requisiti nazionali non esonera l’istante dall’onere di documentare il percorso formativo. L’autoresponsabilità del richiedente impone che l’istanza sia corredata degli elementi essenziali a consentire il raffronto. Ove manchi l’attestazione dell’autorità estera competente sulla disciplina insegnabile e sulla fascia di età degli alunni, l’incompletezza non è meramente formale e legittima il diniego. Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di prendere in considerazione un titolo non legalmente riconosciuto dallo Stato di origine e privo di carattere ufficiale.
Il Fatto
Una docente, laureata in Italia e con incarichi a tempo determinato, ha chiesto al Ministero dell’istruzione e del merito il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione abilitante conseguito in Romania, dove aveva seguito i percorsi formativi denominati Nivel I e Nivel II dopo il riconoscimento del titolo di laurea italiano quale requisito di accesso.
Il Ministero ha concluso negativamente, rilevando l’assenza dell’attestazione del competente Ministero rumeno, la Adeverință, recante disciplina di insegnamento e fascia di età degli alunni, nonché dell’apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e della dichiarazione sostitutiva di conformità agli originali. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 18 e 19 del 2022 e la contrarietà della richiesta di apostille agli artt. 45 e 49 TFUE. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le valutazioni già espresse su fattispecie sovrapponibili in materia di riconoscimento di titoli formativi conseguiti in Romania per l’accesso alla professione docente (cfr. Cons. Stato n. 8841 del 12 novembre 2025). Ribadisce che, a fronte di una qualificazione abilitante conseguita in un Paese dell’Unione, l’amministrazione deve procedere a una valutazione effettiva e comparativa del percorso seguito (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1198 del 17 febbraio 2020).
Tale obbligo discende dagli artt. 45 e 49 TFUE e si estende a tutti i diplomi e all’esperienza acquisita, anche in Paesi terzi, senza che le direttive sul reciproco riconoscimento lo facciano venire meno. La valutazione dell’equivalenza va condotta sul livello di conoscenze e qualifiche che il titolo consente di presumere, in base alla natura e alla durata degli studi (cfr. Corte di giustizia, causa C-166/20).
Sul piano nomofilattico, le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 18 e 19 del 2022 e la Ad. plen. n. 22 del 2022 escludono che sia richiesta l’identità tra i titoli, essendo sufficiente una mera equivalenza, e impongono un’istruttoria adeguata, se del caso con misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
La Corte ritiene però assorbente un profilo diverso: nel caso concreto l’istante, tra la presentazione della domanda e la richiesta di integrazione, non ha completato l’istanza. Ha prodotto solo in parte la documentazione richiesta e non ha documentato la durata legale dei percorsi, né l’acquisizione di conoscenze disciplinari ulteriori. L’attestazione del Ministero rumeno costituisce l’unico documento idoneo ad attestare se, e in quale ambito disciplinare, sia sorto il diritto di insegnare nel Paese di origine.
L’incompletezza non è quindi qualificabile come meramente formale: in sua assenza mancano i presupposti per la comparazione e, a fortiori, per valutare le misure compensative. Soccorre, in senso conforme, la Corte di giustizia, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di considerare un titolo non legalmente riconosciuto dallo Stato di origine. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso, restando salva la facoltà di presentare una nuova domanda con supporto documentale completo.
Nota della Redazione
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