La Carta del docente va eseguita: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 808 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio della Carta del docente e ordina all’amministrazione di darvi completa esecuzione entro un termine perentorio. A fronte dell’inadempimento non contestato, la pretesa esecutiva si presume fondata una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto al beneficio economico della Carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023 e condanna il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del valore di 500 euro annui.
Il titolo è stato notificato in data 20.05.2024 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 26.09.2024. È decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come ricorso per ottemperanza al giudicato, riconducendola all’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro, non impugnata e passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione intimata.
Il TAR ha verificato la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito e la ritualità della notifica del titolo. Ha poi accertato che il titolo è rimasto inadempiuto e che è decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, previsto per il completamento delle procedure esecutive da parte delle amministrazioni statali.
La pretesa esecutiva è stata ritenuta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza per la sorte capitale entro sessanta giorni dalla comunicazione. Ha inoltre previsto che, decorso inutilmente tale termine, provveda nei successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione Generale o in un dirigente delegato. Al commissario spetta adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e quant’altro occorrente, avvalendosi della struttura regionale.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in 1.000 euro per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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