Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1069 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che sia intervenuta l’esecuzione. L’Amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non può sottrarsi all’ordine di ottemperanza. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sola nomina del commissario sia sufficiente, in funzione acceleratoria, a sollecitare l’adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto di un docente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite. La sentenza è stata regolarmente notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

Il docente ricorre al giudice amministrativo lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce in giudizio con memoria formale. All’udienza camerale la causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di legge per l’esperibilità del rimedio è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi di un funzionario delegato.

Viene invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e si ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, liquidato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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