Carta docente obbligo ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 365 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’Amministrazione scolastica è tenuta all’esecuzione integrale della statuizione di condanna al pagamento del capitale e degli interessi. Il parziale adempimento, limitato alla rifusione delle spese legali, non integra l’esecuzione del giudicato e giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.. La nomina del commissario ad acta è legittima quando perduri l’inerzia dell’Amministrazione, e può essere conferita a un dirigente della stessa struttura debitrice, con termine congruo e senza liquidazione di compenso per l’attività commissariale. La cessazione della materia del contendere resta circoscritta alle sole statuizioni già eseguite.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, per complessivi euro 1000,00, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre alla maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi e alla rifusione delle spese processuali.

La sentenza n. 61/2024 era notificata al Ministero e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e diventava definitiva. Trasmessa formale richiesta di pagamento, l’Amministrazione corrispondeva soltanto le spese legali al procuratore antistatario, lasciando ineseguito il giudicato sul capitale e sugli interessi. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha dato corso solo alla statuizione sulle spese, mentre è rimasta ineseguita la parte della sentenza relativa al bonus annuale e agli interessi. Il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. è dunque integrato: il giudicato di condanna non è stato attuato nei termini della sua portata precettiva.

La parziale ottemperanza produce un effetto processuale limitato. Con riguardo alla rifusione delle spese legali il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, perché quella parte del giudicato è stata eseguita. L’accertamento di inottemperanza resta invece confinato alla porzione residua, che è oggetto di accoglimento.

Il percorso argomentativo valorizza la condotta delle parti nella camera di consiglio. Il difensore del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento. La difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione, senza però offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. Tale condotta non vale a dimostrare l’avvenuto adempimento.

Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024 il Tribunale aveva già disposto un rinvio della decisione, al fine di favorire lo spontaneo adempimento dell’Amministrazione e la trattazione congiunta con cause connesse. Il termine assegnato è scaduto senza esito. L’inerzia perdurante legittima quindi la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.

Il Commissario è individuato nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione che tiene conto della serialità della causa e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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