Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Campania n. 1839 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’amministrazione quando la sentenza azionata è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva e le somme liquidate non risultano ancora corrisposte. Sussistono allora tutte le condizioni di legge per l’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione va condannata a eseguire la pronuncia entro un termine prefissato e, per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del proprio ufficio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

Una ricorrente agiva nei confronti del Ministero della Salute per conseguire l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali sull’indennizzo una tantum riconosciutole, oltre alle spese di lite non compensate.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non era stata spontaneamente eseguita, nonostante un atto di precetto. La ricorrente chiedeva perciò l’esecuzione del dictum e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi. Le somme liquidate — sia a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, sia a titolo di spese di lite non compensate — non risultano ancora corrisposte.

Da qui la conferma del perdurante inadempimento dell’amministrazione intimata e la sussistenza di tutte le condizioni di legge per l’esercizio del rimedio. Il giudice amministrativo ordina pertanto al Ministero della Salute di eseguire la pronuncia azionata.

Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, con pagamento degli importi dovuti. La scelta del termine risponde all’esigenza di assicurare effettività alla tutela, evitando che l’inerzia dell’amministrazionevanifichi il giudicato.

Per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare di tale termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio. Il commissario provvederà, entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio esclude il rimborso delle spese in favore del commissario, stante il suo incardinamento nella stessa amministrazione ministeriale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Salute, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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