Recinzioni in fascia di rispetto stradale e necessità del titolo edilizio (TAR Sardegna n. 637 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere di recinzione collocate nella fascia di rispetto stradale non possono essere qualificate alla stregua di interventi di edilizia libera sulla sola base della loro astratta tipologia. Rileva, invece, l’impatto effettivo sull’assetto territoriale e la stabile ancoraggio al suolo dei manufatti: recinzioni di lunga estensione, sorrette da pali cementati e non di immediata asportazione, richiedono il titolo abilitativo. Il vincolo di inedificabilità posto a tutela della sicurezza della circolazione opera in modo assoluto, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dall’accertamento in concreto dei rischi. L’ordine di demolizione è pertanto legittimo e proporzionato quando il manufatto invade il tratto pertinenziale della strada.

Il Fatto

Il ricorrente, comodatario di due terreni siti nel comune di Ales e ivi esercente attività di allevamento, sostituisce le preesistenti recinzioni ammalorate con nuovi cancelli e reti metalliche. Dopo una richiesta di integrazione documentale avanzata dal Comune su una delle pratiche SUAPE presentate in autocertificazione, e dopo un sopralluogo in contraddittorio, il Responsabile dell’Area Tecnica emana due ordinanze di demolizione, la n. 13/2022 e la n. 14/2022, entrambe del 20.06.2022.

L’amministrazione contesta la realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo e il loro insistere in area di rispetto stradale, con traslazione dei manufatti verso la sede viaria rispetto alla vecchia delimitazione. Il ricorrente impugna i provvedimenti con due gravami, poi riuniti, deducendo un unico articolato motivo: le opere rientrerebbero tra i “muri di cinta e cancellate” riconducibili all’edilizia libera e, in ogni caso, sarebbe applicabile al più la sanzione pecuniaria. Il Comune si costituisce e chiede la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e affronta il nucleo della doglianza. Le criticità poste a fondamento delle ordinanze non attengono alla tipologia edilizia in sé, ma al collocamento dei manufatti all’interno della fascia di rispetto stradale, dunque al di fuori dell’area di sedime nella disponibilità del ricorrente. La documentazione prodotta dal Comune, comprensiva delle dichiarazioni di cessione gratuita risalenti agli anni Novanta e dell’ultraventennale uso pubblico dei tratti stradali, delinea con ragionevole certezza l’assetto proprietario e la relativa fascia di rispetto.

Il Tribunale richiama la nozione di fascia di rispetto offerta dall’art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992, che vi include espressamente le recinzioni, e la definizione di confine stradale dettata dall’art. 3, comma 10, del medesimo codice, che lo individua nel ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o nel piede o ciglio della scarpata. L’art. 18 cod. str. impone che le recinzioni non ostacolino o riducano il campo visivo necessario alla sicurezza della circolazione. I manufatti, addossati alla carreggiata, restringevano la sede stradale e riducevano gli spazi di manovra in emergenza.

Sul piano della qualificazione dell’intervento, il Collegio ribadisce un orientamento già espresso da questo Tribunale: le opere di delimitazione dei confini non vanno riguardate in base all’astratta tipologia, ma all’impatto effettivo sul preesistente assetto territoriale (TAR Sardegna n. 373 del 2024). La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Sicilia, Catania, n. 3746 del 2021; TAR Sicilia, Catania, n. 144 del 2024; TAR Lazio n. 9529 del 2017; TAR Marche n. 69 del 2017) e quella penale (Cass. pen. n. 31617 del 2019) confermano che l’esenzione dal permesso di costruire opera solo per manufatti di precaria installazione e immediata asportazione.

Nel caso concreto la recinzione, lunga oltre 50 metri lungo la via Chiesa e circa 265 metri lungo la via Is Argiolas, alta mt. 1,40 e stabilmente ancorata mediante pali infissi e cementati sul terreno oltre che sulla scarpata e sul cordolo, non è di semplice rimozione. L’assunto del ricorrente che “derubrica” l’intervento in edilizia libera non è condivisibile. La misura ripristinatoria risulta inoltre proporzionata, essendo preordinata al rientro del Comune nel possesso del tratto pertinenziale occupato: le limitazioni allo jus aedificandi accordano prevalenza alla sicurezza pubblica e privata, alla salute e all’integrità fisica rispetto al diritto di proprietà (Cons. Stato n. 9513 del 2023; Cons. Stato n. 2565 del 2022; Cons. Stato n. 4498 del 2025). I ricorsi, riuniti, sono pertanto respinti in quanto infondati, con compensazione delle spese in ragione dei peculiari profili della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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