Decadenza demaniale illegittima se l’inadempimento riguarda solo l’integrazione del canone (TAR Calabria n. 218 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima ex art. 47, comma 1, lett. d), cod. nav. costituisce provvedimento di risoluzione unilaterale per inadempimento e va letta unitamente all’art. 1455 cod. civ., che impone di valutare la non scarsa importanza dell’inadempimento. Il mancato pagamento dell’integrazione del canone, determinata unilateralmente dall’amministrazione e non contemplata nel titolo concessorio, non integra un inadempimento rimproverabile al concessionario. L’art. 1, comma 251, legge n. 296/2006 si applica anche alle concessioni rilasciate prima del 1° gennaio 2007, ma i nuovi criteri commisurati ai valori OMI operano solo per i periodi successivi a tale data e nei limiti in cui il compendio abbia già natura di pertinenza demaniale. La decadenza presuppone, inoltre, la correttezza della quantificazione della somma pretesa.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune per un complesso balneare destinato a bar, ristorante, pizzeria e discoteca. Il Comune, con nota del 2017, ha chiesto per la prima volta l’integrazione dei canoni per le annualità dal 2006 al 2016, liquidando la somma in applicazione dei valori OMI, e ha poi avviato il procedimento di decadenza per l’omesso versamento.
La società ha impugnato la determina di decadenza e la conseguente ordinanza di sgombero. Il Tribunale ha dapprima sospeso i provvedimenti e poi il giudizio, in attesa della definizione della causa civile sul quantum dell’obbligazione, pendente davanti al Tribunale ordinario. Il giudice civile, con sentenza passata in giudicato, ha dichiarato prescritti i canoni 2006-2011 e ha accertato dovuti solo quelli delle annualità 2012-2016, condannando la società al pagamento di una somma di importo assai ridotto rispetto alla pretesa comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione quanto all’atto di decadenza e di sgombero. La connessione, osserva il Tribunale, non deroga alle regole sul riparto: la controversia sul quantum appartiene al giudice ordinario, ma l’impugnativa del provvedimento amministrativo resta devoluta al giudice amministrativo.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono infondati. L’art. 1, comma 251, legge n. 296/2006 non distingue tra concessioni nuove e già in corso, e la Corte costituzionale n. 29 del 2017 collega l’applicazione dei valori di mercato alle opere già qualificabili come pertinenze demaniali. Il compendio era stato incamerato al demanio già nel 1984 e gli interventi eseguiti dal concessionario non risultano autorizzati nel titolo: la natura demaniale non è quindi mutata, né è stata provata la consistenza dei costi sostenuti.
Il terzo motivo è infondato: i criteri OMI risultano esplicitati nelle note comunali, con distinzione tra pertinenze, aree scoperte e coperte, e la destinazione commerciale è riconosciuta dalla stessa ricorrente. Il quarto motivo è invece fondato, perché il giudicato civile ha dichiarato prescritti i canoni 2006-2011 e ha limitato l’importo dovuto alle sole annualità 2012-2016, al netto dei versamenti.
Il quinto motivo è infondato: la motivazione del provvedimento consente la ricostruzione dell’iter logico e giuridico seguito dall’amministrazione. Il sesto motivo è fondato. L’art. 47 cod. nav. va interpretato con l’art. 1455 cod. civ.: la decadenza presuppone un inadempimento non di scarsa importanza. L’omesso pagamento contestato non riguarda il canone originario, ma una integrazione determinata unilateralmente dal Comune e non prevista nell’atto di concessione, poi ridotta dal giudice civile. Difetta quindi l’inadempimento rimproverabile, e la quantificazione della determina risulta erronea.
Ne segue l’annullamento della determina di decadenza e, in via derivata, dell’ordinanza di sgombero. Le spese sono compensate in parte tra ricorrente e Agenzia del Demanio, e compensate per metà tra ricorrente e Comune, con condanna di quest’ultimo alla restante metà.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.