Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Toscana n. 643 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando l’amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non dia prova della materiale corresponsione di quanto dovuto al creditore. L’accertamento dell’avvenuto pagamento delle sole spese di giudizio non esaurisce l’obbligo di esecuzione del giudicato, che resta integro nel suo contenuto principale. Il giudice amministrativo, constatata la non conclusa attività esecutiva, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e le assegna un termine per provvedere, con nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia. Resta fermo che la corresponsione delle somme dovute non incontra ostacoli normativi quando i titoli esecutivi siano stati notificati all’organo competente alla liquidazione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a ottenere la carta docente per una pluralità di anni scolastici, per l’importo annuo di euro 500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione lo strumento secondo i vincoli di legge, oltre alle spese. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e, come attestato dal Funzionario Giudiziario, era passata in giudicato.
L’amministrazione aveva eseguito il titolo solo per le spese di giudizio, attribuite ai procuratori antistatari, senza dare corso all’obbligazione principale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha sostanzialmente ammesso i ritardi nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la controversia come ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando anzitutto l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo e la sua regolare notificazione all’amministrazione. La sentenza del giudice del lavoro era stata notificata in forma esecutiva e il passaggio in giudicato risultava attestato dal Funzionario Giudiziario.
Sul piano dell’effettività dell’esecuzione, il TAR ha rilevato che il Ministero aveva dato prova del solo svolgimento dell’attività provvedimentale per le spese giudiziali, ma non della materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’obbligo principale del giudicato è rimasto perciò inadempiuto.
Il Collegio ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi al pagamento. I titoli esecutivi erano stati notificati all’organo competente alla liquidazione e il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito e modificato, era ampiamente decorso.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza, e ha assegnato all’amministrazione il termine di 30 giorni per provvedere.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Livorno, o un suo sostituto, con ulteriore termine di 60 giorni, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CAP, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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