Inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano; dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accreditamento dell’importo (TAR Lombardia n. 3767 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia provveduto a soddisfare integralmente la pretesa del creditore, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., anziché adottare le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2987/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Tale sentenza aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere alla docente la somma di euro 1.500,00, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza era passata in giudicato e l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Nel ricorso per ottemperanza, la ricorrente chiedeva l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna al pagamento delle spese con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, nel corso del giudizio, parte ricorrente aveva depositato, in data 19 giugno 2026, una dichiarazione di avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza è stata confermata da un successivo deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di prendere atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, dichiarando la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire per la ricorrente attraverso le misure coercitive di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il TAR ha precisato che, essendo l’adempimento intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione deve essere condannata alla loro rifusione. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato, e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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