Piazzale in materiale bituminoso su area agricola: nuova costruzione e silenzio-diniego (TAR Calabria n. 1946 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un piazzale mediante apposizione sul suolo di materiale bituminoso, per destinare l’area a sosta e manovra di automezzi, costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, determinando consumo di suolo e trasformazione tendenzialmente irreversibile dell’area, e richiede il permesso di costruire. L’opera non rientra tra le pavimentazioni e finiture di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità. Sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il decorso di sessanta giorni senza pronuncia integra una fattispecie tipica di silenzio-diniego, impugnabile come provvedimento espresso, ma non censurabile per difetto di motivazione, essendo strutturalmente carente per previsione legislativa. Nel silenzio-rigetto tipizzato non trova spazio la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di due particelle in località Pianette, nel Comune di Santa Caterina Albanese. Nel 2018 presentava una comunicazione di inizio lavori per pulizia e livellamento del terreno; un verbale della Polizia Locale accertava poi l’esecuzione, su parte dell’area, di lavori di spargimento di conglomerato bituminoso per destinare il sito a piazzale di deposito di autobus di linea, in assenza di permesso di costruire e con modifica della destinazione d’uso urbanistica.

Seguita un’ordinanza di demolizione, il TAR la annullava con la sentenza n. 452 del 5.5.2019 per la pendenza della domanda di sanatoria, pendenza che impediva l’adozione di misure ripristinatorie. Dopo cinque anni il Comune adottava la nuova ordinanza di demolizione n. 5/2023, impugnata dalla società. Nelle more la ricorrente presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, rimasta senza riscontro, e avverso il silenzio proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale il Collegio ritiene infondata la censura di omessa istruttoria e motivazione. La precedente sentenza di annullamento non aveva rilevato alcun difetto istruttorio né inibiva il successivo riesercizio del potere. Dalla documentazione fotografica allegata al verbale emerge uno stato dei luoghi coerente con la contestazione; spettava alla ricorrente dimostrare il mutamento della situazione rispetto al momento dell’adozione dell’ordinanza, non essendo il decorso del tempo fattore rilevante per la rinnovazione dell’istruttoria.

Analoga sorte subisce la doglianza sul difetto e falsità del presupposto. L’affermata rimozione di gran parte del materiale e l’assorbimento del residuo andavano comprovati con riferimento alla data del provvedimento. La rimozione di “gran parte” implica che non tutto sia stato eliminato, e il richiamo a un assorbimento non precisato, trattandosi di materiale bituminoso, esigeva puntualizzazioni tecniche.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il piazzale in cemento integra nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con consumo di suolo e trasformazione tendenzialmente irreversibile (TAR Umbria n. 403 del 2018). Le coordinate si attagliano al caso: destinazione a parcheggio impressa mediante apposizione di materiale bituminoso su area di consistente ampiezza, con trasformazione non precaria né di agevole reversibilità. L’opera è illecita perché priva di titolo edilizio e incompatibile con la destinazione agricola. I precedenti invocati dalla ricorrente (TAR Firenze n. 507/2019, TAR Firenze n. 1256/2018, TAR Salerno n. 2621/2021) non sono mutuabili, riguardando manufatti precari, ghiaia o opere autorizzate.

Quanto alla classificazione urbanistica, il Collegio richiama la sentenza del Cons. Stato n. 5539 del 26.7.2021, resa tra le parti: in assenza di approvazione del Piano Strutturale Comunale i terreni tornano ad avere destinazione agricola ex art. 65, comma 2, lett. a), l.r. n. 19/2002, e la mancata approvazione del PSC costituisce esercizio di potere di pianificazione discrezionale. Il nulla osta provinciale alla pavimentazione riguarda il solo accesso, non l’intera area.

Sui motivi aggiunti, il silenzio sull’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 integra un silenzio-diniego tipico (TAR Campania n. 1017 del 2020), non censurabile per difetto di motivazione ma solo per il contenuto di rigetto. È esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 (TAR Calabria n. 678 del 2016). Difetta la doppia conformità, non sussistendo né al momento della realizzazione né a quello dell’istanza. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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