Acquisizione della pertinenza urbanistica in area inedificabile e criteri comunali residuali (Cons. Stato n. 2273 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio realizzato in area inedificabile, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è limitata alla sola area di sedime, ma si estende alla superficie ulteriore, non operando il criterio legale della pertinenza urbanistica per difetto di prescrizioni urbanistiche di riferimento. L’acquisizione deve comunque avvenire entro il limite delle dieci volte la superficie utile lorda abusivamente realizzata, da individuarsi in concreto in proporzione alla rilevanza dell’abuso. Il Comune può adottare un atto generale di autovincolo che fissi criteri residuali, nel silenzio della legge, per determinare l’area acquisibile. L’atto che accerta l’inottemperanza e dispone l’acquisizione ha natura vincolata e ricognitiva, con conseguente irrilevanza del vizio partecipativo ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. È ammessa la costituzione coattiva di una servitù di passo strumentale all’accesso, senza indennizzo, trattandosi di misura sanzionatoria e ripristinatoria.

Il Fatto

I comproprietari di un terreno agricolo di pianura hanno realizzato un manufatto ad uso abitativo del tipo “casa viaggiante”, con veranda e ripostiglio esterno, collegato alle reti elettrica, idrica e fognaria. Il Comune ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 196 della L.R. Toscana n. 65/2014. Accertata l’inottemperanza, l’ente ha disposto con successiva ordinanza l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e di ulteriori porzioni di terreno, costituendo altresì una servitù di passo carrabile in favore del Comune.

I proprietari hanno impugnato l’ordinanza acquisitiva e la delibera consiliare che aveva definito i criteri residuali di determinazione dell’area, deducendo illegittimità derivata, carenza di potere, difetto di motivazione, sproporzione, violazione del giusto procedimento e assenza di fondamento normativo e di indennità per la servitù. Il TAR Toscana ha respinto i ricorsi riuniti con la sentenza n. 450/2023. Gli interessati hanno appellato limitatamente al rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 196, comma 3, L.R.T. 65/2014, di contenuto analogo all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001: in caso di mancata demolizione, sono acquisiti di diritto il bene, l’area di sedime e quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe, con il limite delle dieci volte la superficie utile lorda abusiva. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 441 del 2018, i giudici confermano che l’acquisizione della superficie ulteriore non è esclusa nelle aree non edificabili, per la intrinseca maggiore gravità dell’abuso.

Il criterio della pertinenza urbanistica non è applicabile quando l’area è inedificabile e mancano parametri urbanistici di riferimento. In tal caso l’acquisizione della superficie ulteriore risulta vieppiù necessaria, perché il contrario determinerebbe una situazione irragionevole, sanzionando in misura maggiore l’abuso in zona edificabile rispetto a quello, oggettivamente più grave, posto in zona inedificabile. L’avverbio “comunque” contenuto nella norma vale a significare che all’acquisizione si deve procedere entro il limite delle dieci volte la superficie abusiva, da individuarsi in concreto.

Quanto alla delibera consiliare n. 47/2017, il Consiglio ritiene che il Comune abbia adottato un atto generale limitativo della propria discrezionalità, costituente autovincolo e contenente regole applicative nel silenzio della legge. Le censure di sproporzione sono infondate: la fascia perimetrale di cinque metri è parametrata all’estensione dell’abuso e funzionale tanto all’accesso e alla demolizione quanto all’eventuale utilizzo del manufatto per prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. La striscia di tre metri verso la viabilità trova fondamento nell’allegato alla delibera, non contestato sul punto.

Sulla servitù di passo, i giudici confermano la sentenza di prime cure: è consentita l’acquisizione coattiva di un diritto reale minore nei casi determinati dalla legge, ex art. 1032 cod. civ., e alcun indennizzo è dovuto trattandosi di misura sanzionatoria e ripristinatoria, non operando l’art. 1053 cod. civ..

Il secondo motivo, sul vizio partecipativo, è respinto. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e meramente ricognitivo; l’effetto acquisitivo si produce automaticamente ex lege. Non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, non potendo l’interessato apportare utilità all’azione amministrativa. L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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