Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 211 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, adotta le misure necessarie ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e assegna un termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni del commissario ad acta si attivano su istanza del creditore e questi provvede, entro i successivi centoventi giorni, agli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio. L’incarico rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, con esclusione di compenso. L’inadempimento non contestato al momento della domanda giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere a una docente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata in tale forma all’amministrazione.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria prodotta in giudizio, la ricorrente ha lamentato il mancato accredito sulla carta del docente e ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. All’udienza camerale la ricorrente ha insistito nella domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo verifica anzitutto la procedibilità: tra la notifica della sentenza in forma esecutiva e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione di proponibilità è dunque integrata e il ricorso può essere esaminato nel merito.
Sul merito, il Tribunale rileva che il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito per la parte di interesse. L’accertamento dell’inottemperanza è quindi diretto e conduce all’accoglimento del ricorso, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per l’effetto viene dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Il termine è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione di strumenti sostitutivi.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni agli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, anche attraverso un funzionario delegato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, il Tribunale osserva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e condanna l’amministrazione, liquidando l’importo anche in considerazione della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta in materia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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