Conferenza di servizi preliminare e parere tardivo della CTS: illegittimo il recepimento (TAR Sicilia n. 283 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi preliminare ex art. 26-bis d.lgs. n. 152/2006 hanno efficacia decisoria e vincolante per il successivo procedimento di cui all’art. 27-bis e possono essere modificate solo in presenza di significativi elementi nuovi. Tutte le Amministrazioni competenti sono tenute a esprimere in tale sede i propri pareri; quello reso oltre il termine perentorio, fuori dalla conferenza, non può essere acquisito come parte integrante del provvedimento né valere come condizione ostativa. Gli atti endoprocedimentali non recepiti non hanno autonoma natura lesiva e la loro impugnazione è inammissibile. Il Sindaco esercita legittimamente i poteri ex artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934, anche con regolamento che fissi parametri più rigorosi a tutela della salute.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di recupero e trattamento di rifiuti speciali in una zona industriale. Aveva attivato il procedimento ex art. 26-bis d.lgs. n. 152/2006 per un progetto di rimodulazione, con eliminazione della linea di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi mediante depurazione. La conferenza di servizi preliminare si concludeva con il decreto assessoriale n. 39 del 31 gennaio 2022, che recepiva il parere della Commissione tecnica specialistica n. 15/2022 e quello del Sindaco.
La società impugnava il decreto e, ove occorrono, i pareri endoprocedimentali e il regolamento comunale sulle industrie insalubri. L’Amministrazione regionale eccepiva l’inammissibilità per difetto di lesività degli atti. Il Collegio rigettava la domanda cautelare con ordinanza n. 254 del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Alle determinazioni della conferenza preliminare va riconosciuta efficacia decisoria e vincolante: esse imprimono un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva (richiamata Cons. Stato n. 296/2008). Le Amministrazioni che non si esprimono in quella sede non possono poi dedurre motivi ostativi nel procedimento ex art. 27-bis, salvo elementi nuovi.
Il primo motivo è fondato. Tutte le Amministrazioni competenti devono partecipare alla conferenza ed esprimere in quella sede i pareri, secondo la logica collaborativa dello strumento di semplificazione. È quindi illegittimo il decreto che ha acquisito il parere della CTS n. 15/2022 come parte integrante del provvedimento, benché reso dopo la scadenza del termine perentorio e fuori dalla conferenza. L’iter è fatto salvo e l’Amministrazione dovrà nuovamente provvedere.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’improcedibilità del terzo e l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività. Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama la propria pronuncia n. 3085/2024: il Sindaco, autorità sanitaria locale, è titolare di un ampio potere tecnico-discrezionale ex artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934, esercitabile in ogni tempo. Non sussiste il vizio di incompetenza né di difetto di istruttoria, avendo il Sindaco acquisito i pareri dei settori tecnici e motivato sulla distanza dal centro abitato.
È infondata anche la censura sul regolamento comunale: la giurisprudenza ammette parametri più rigorosi dell’art. 216 per una più intensa tutela della salute (richiamate Cons. Stato n. 338/1996 e n. 2751/2015). Il ricorso è accolto in parte, con annullamento del decreto e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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