Sospensione del veterinario non vaccinato: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 210 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione di medico veterinario, disposta dall’Ordine professionale per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. La materia attiene infatti a una posizione soggettiva incisa da un provvedimento che opera sul piano del rapporto professionale, non all’esercizio di un potere amministrativo di tipo autoritativo. Il riparto va letto alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte costituzionale, cui si sono uniformati numerosi Tribunali amministrativi regionali. Il giudice amministrativo, rilevato il difetto di giurisdizione, deve dichiararlo e consentire la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, ha impugnato la nota con cui l’Ordine ha accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e ha comunicato la sospensione dall’esercizio della professione, con annotazione nell’albo. La ricorrente contestava in particolare l’estensione dell’effetto sospensivo anche alle attività non implicanti contatto con il pubblico e il connesso rischio di diffusione del contagio.

Ha domandato l’annullamento degli atti e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La domanda cautelare è stata accolta e poi dichiarata improcedibile in seguito alla riforma disposta in appello. L’Ordine si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Decide con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando i plurimi precedenti conformi dello stesso TAR Lombardia, che hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento del giudice del riparto, espresso da Cass. civ. Sez. Un. n. 28429 del 2022 e da Cass. civ. Sez. Un. n. 9403 del 2023, fatto proprio anche dal giudice delle leggi con Corte cost. n. 16 del 2023. A tale indirizzo si sono uniformati diversi Tribunali amministrativi regionali, espressamente richiamati nella decisione.

Il Collegio qualifica la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario come l’opzione ermeneutica maggiormente convincente. La controversia non involge l’esercizio di un potere amministrativo, ma la posizione della professionista rispetto all’obbligo vaccinale e alle conseguenze che l’ordinamento ricollega al suo inadempimento sul piano del rapporto professionale.

Accertato il difetto di giurisdizione, il Collegio applica l’istituto della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sulle spese il Collegio dispone la compensazione, ravvisando nel contrasto giurisprudenziale sul riparto una valida ragione giustificativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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