Il Comune non può restringere i requisiti per lo stallo disabili (TAR Lombardia n. 1875 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può adottare un’ordinanza sindacale che, nel disciplinare l’assegnazione dello stallo di sosta riservato ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, introduca requisiti più restrittivi di quelli previsti dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992. La norma statale postula solo particolari condizioni di invalidità, l’alta densità di traffico e l’assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile; non richiede una patologia stabilizzata, né una condizione di gravissimo e continuativo disagio motorio, né esigenze di continua mobilità. Il potere discrezionale del Comune è limitato alla verifica delle problematiche di viabilità e sicurezza; esso non si estende all’accertamento delle condizioni di salute, medicalmente certificate, né al sindacato sul quantum delle esigenze di mobilità. La libertà di movimento del disabile va tutelata in quanto tale, indipendentemente dalla sua capacità di condurre un veicolo o di spostarsi solo come trasportato.
Il Fatto
I ricorrenti, coniugi proprietari dell’immobile di abitazione e privi di box o posto auto, chiedono al Comune l’istituzione di una area di sosta riservata personalizzata in favore della moglie, titolare di contrassegno per disabili e riconosciuta invalida al 100% con handicap in situazione di gravità ex legge n. 104/1992. La domanda si fonda sull’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992. Il Comune respinge l’istanza con provvedimento dell’11.03.2025, che richiama il parere negativo della Commissione medica e l’ordinanza sindacale dell’08.04.2019 recante la disciplina di settore.
Dopo l’ordinanza cautelare che sospende il diniego, l’amministrazione riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione negativa, impugnata con motivi aggiunti. La questione arriva al giudice amministrativo per stabilire se la disciplina comunale e i dinieghi che ne hanno fatto applicazione siano conformi alla norma statale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La disciplina della circolazione stradale rientra in competenze legislative esclusive dello Stato, prime fra tutte l’ordine pubblico e sicurezza ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., con il concorso, secondo gli scopi, dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente. Alla fonte primaria spetta anche allocare le funzioni amministrative ai sensi dell’art. 118 Cost..
Su questa base, l’art. 381 non attribuisce ai Comuni il potere di delimitare o restringere, sul piano regolamentare o amministrativo, i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione. L’ordinanza sindacale del 2019, invece, sostituisce alle particolari condizioni di invalidità una condizione di gravissimo, permanente e continuativo disagio motorio, esige una patologia stabilizzata e collega l’agevolazione a esigenze di continua mobilità del disabile in primis in qualità di guidatore e non di trasportato. Sono parametri ulteriori rispetto alla norma statale, che ne riducono la portata applicativa.
I Comuni conservano poteri amministrativi in materia di circolazione e spazi di sosta, ma la loro discrezionalità è limitata alla verifica di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza, da accertare con specifica istruttoria e da motivare. Essa non copre l’accertamento delle condizioni di salute, che devono essere medicalmente certificate, né consente un sindacato sul quantum delle esigenze di mobilità. Le previsioni dell’ordinanza sono inoltre intrinsecamente irragionevoli: la libertà di movimento del disabile va assicurata anche quando gli spostamenti non sono continuativi e riguarda la persona in quanto tale. Diversamente opinando, si comprimerebbe tale libertà proprio nei casi di maggiore difficoltà.
I profili di illegittimità si estendono al diniego, che ha applicato i parametri dell’ordinanza. Il provvedimento si affida ad argomentazioni laconiche e non si confronta con la copiosa documentazione clinica, che attesta patologie non reversibili, invalidità al 100% e spiccato impedimento alla deambulazione.
Quanto ai motivi aggiunti, la riapertura d’ufficio del procedimento non è seguita da un’effettiva rivalutazione: il verbale della Commissione del 15.07.2025, osteso su ordine del Tribunale, non contiene alcun riferimento all’istanza. L’amministrazione contesta la mancata produzione di nuovi elementi senza averli mai richiesti. L’impugnazione dell’ordinanza viabilistica del 25.07.2025 è invece priva di concreto interesse, trattandosi di atto a efficacia non durevole, adottato nelle more del giudizio, che non pregiudica i ricorrenti. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono accolti; il Comune è condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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