Rinnovo permesso oltre nove anni: diniego legittimo per carenza dei presupposti (TAR Lombardia n. 3963 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 per la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria, sicché il ritardo non giustifica di per sé il rigetto, dovendo l’amministrazione attivare il contraddittorio per conoscere le ragioni dell’interessato. Tuttavia, quando tra la scadenza del titolo e l’istanza intercorre un arco temporale tale — nella specie circa nove anni — da escludere qualsiasi legame oggettivo tra i due atti, non si configura una richiesta di rinnovo, bensì un’istanza di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, subordinata alla sussistenza del visto di ingresso per lavoro subordinato e del nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione. Accertata la carenza di tali presupposti essenziali, l’amministrazione è vincolata al diniego e la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento resta dequotata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugna il decreto con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza volta al conseguimento di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata nel novembre 2022. La motivazione del provvedimento rileva che il richiedente, già titolare di analogo titolo scaduto nell’ottobre 2013, è privo di visto e di nulla osta al lavoro, cosicché l’istanza risulta irricevibile per carenza assoluta di requisiti.
Il ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione degli artt. 5 e 13 d.lgs. n. 286/1998 — sostenendo che il ritardo, determinato da cause non imputabili, non preclude il rinnovo — e il mancato esame della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione o per protezione speciale. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa pacifica in giurisprudenza: il termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo ha natura ordinatoria. Il ritardo, di per sé, non è causa sufficiente di rigetto, poiché l’amministrazione deve attivare il contraddittorio procedimentale per richiedere all’interessato le ragioni del ritardo.
Nel caso concreto, però, l’intervallo di circa nove anni tra la scadenza del permesso e la presentazione dell’istanza esclude un legame oggettivo tra i due atti. Non si è quindi al cospetto di una richiesta di rinnovo, ma del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Le circostanze allegate dal ricorrente — solo parzialmente documentate — non dimostrano la sussistenza di cause di forza maggiore idonee a giustificare un ritardo così macroscopico.
Accertata la mancanza dei presupposti normativamente previsti — il visto di ingresso per lavoro subordinato e il nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione — il Tribunale conclude che l’amministrazione era vincolata all’emissione del diniego. La natura vincolata della determinazione comporta la dequotazione della censura di omessa partecipazione procedimentale.
La carenza dei presupposti essenziali dimostra inoltre che l’amministrazione non è venuta meno all’obbligo di adeguata istruttoria, né può predicarsi, a fronte della condizione di irregolarità dello straniero, un obbligo di rilascio di un permesso per attesa occupazione. Quanto alla protezione speciale, il ricorrente non ne ha fatto richiesta e la relativa controversia andrebbe comunque ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto respinto. In assenza di difese sostanziali dell’amministrazione, le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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