Revocazione per errore di fatto e omesso esame di documento decisivo (Cons. Stato n. 2009 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. l’omessa percezione, da parte del giudice, di un documento tempestivamente depositato in giudizio e decisivo, quando la sentenza impugnata affermi in modo perentorio l’assenza di prova su un fatto che quel documento è invece idoneo a dimostrare. L’errore è ravvisabile solo se la decisione non si sia confrontata con il punto e se il documento, ove esaminato, non avrebbe consentito la statuizione adottata. In sede rescissoria, ove il documento postumo di contenuto opposto a quello allegato in gara determini una situazione di ambiguità sull’attribuzione del punteggio premiale, la questione non si risolve sul piano della prevalenza probatoria ma va rimessa alla stazione appaltante, con regressione della procedura al momento della valutazione delle offerte tecniche.

Il Fatto

Con determinazione del 2023 il Comando Generale della Guardia di Finanza autorizzava la Legione Allievi di Bari a contrarre il servizio di ristorazione collettiva, del valore stimato di oltre dieci milioni di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine del confronto competitivo risultava prima classificata la società aggiudicataria con 99 punti, seconda il R.T.I. ricorrente con 97,33 punti. Quest’ultimo impugnava davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione, contestando i 7 punti attribuiti all’aggiudicataria per il criterio A.3, relativo ai criteri ambientali minimi e ai prodotti a chilometro zero: il fornitore indicato non sarebbe stato produttore primario, ma semplice commerciante. Il TAR accoglieva il ricorso incidentale dell’aggiudicataria e, pur riconoscendo fondata la censura principale, la dichiarava improcedibile. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3394/2025, accoglieva il primo motivo dell’appello incidentale, ripristinando il punteggio di 99, e dichiarava improcedibile l’appello principale. Il R.T.I. proponeva quindi revocazione, deducendo che il giudice d’appello non si era avveduto di un documento già in atti di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’ambito del rimedio revocatorio. L’errore di fatto deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere stato decisivo. Non è invocabile a contestazione dell’apprezzamento delle risultanze processuali, pena la trasformazione della revocazione in terzo grado di giudizio. Richiama sul punto l’Ad. Plen. n. 5 del 2014 e la Sez. III n. 6842 del 2020.

Applicando tali coordinate, il ricorso è dichiarato ammissibile. Il documento era stato prodotto tempestivamente in primo grado e la questione era stata introdotta già con il ricorso introduttivo, non soltanto con la memoria del 29 marzo 2025 come affermato nella sentenza revocanda. Di quel documento la sentenza non reca alcuna menzione, pur affermando in termini perentori la possibile sussistenza della qualità di produttore primario sulla sola scorta del certificato camerale. Vi è dunque la prova positiva del mancato esame.

Il Collegio respinge l’eccezione secondo cui l’errore avrebbe investito un punto controverso: il TAR aveva deciso su un vizio diverso, restando in ombra la posizione del fornitore. Nemmeno rileva il carattere extra-procedimentale e postumo del documento, poiché ciò che andava dimostrata era l’erroneità della valutazione della Commissione. La fase rescindente è pertanto accolta.

In sede rescissoria emergono due dichiarazioni di segno opposto, entrambe provenienti dal legale rappresentante del fornitore: la prima, allegata all’offerta, di impegno a fornire in qualità di produttore; la seconda, postuma, di smentita. Il Collegio esclude la natura confessoria della seconda e ritiene i documenti su un piano di sostanziale equivalenza. L’ambiguità risultante impone di rimettere la questione alla stazione appaltante, cui spetta valutare con particolare rigore il rispetto della lex specialis. Ne deriva la regressione della procedura e l’annullamento degli atti fino all’aggiudicazione.

È dichiarata l’inefficacia del contratto con effetto ex nunc. Le domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente, sono respinte: allo stato non vi è certezza del danno, essendo ignoto l’esito della nuova valutazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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