Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 975 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è titolo per il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, che ne dichiara l’avvenuta inottemperanza e ordina all’Amministrazione l’esecuzione integrale. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità del ricorso; la sua scadenza, unita alla costituzione solo formale della PA, che non oppone alcuna ragione contraria, determina l’accoglimento. All’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza consegue la nomina del Commissario ad acta, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario assolva funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato, con la sentenza indicata in epigrafe, il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio.

La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale, senza opporre difese nel merito. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con la conseguenza che l’iniziativa è ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito e, in presenza dei presupposti di legge, in particolare del decorso del termine di legge, la PA — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della DGOSV presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e si ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.; nel dispositivo sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *