Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 977 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condanna l’amministrazione all’esecuzione integrale del titolo. Il ricorso è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia opposto ragioni contrarie alla spettanza della pretesa. L’amministrazione resistente, costituita solo formalmente, non può sottrarsi all’obbligo di ottemperanza. Il termine assegnato per l’esecuzione decorre dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine si nomina il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente la nomina del commissario in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La Corte sottolinea che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il thema decidendum si esaurisce quindi nella verifica dell’inadempimento e nella predisposizione degli strumenti esecutivi.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

La Corte rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il dispositivo liquida il compenso in euro 800,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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