Conversione del permesso stagionale e media di 13 giornate mensili (TAR Toscana n. 671 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi non si esaurisce nella durata formale del contratto, ma richiede la prova dell’effettiva prestazione nel periodo antecedente la domanda. Nel settore agricolo, ove la prestazione si computa a giornate, le circolari interministeriali richiedono una media di almeno tredici giornate mensili per un totale di trentanove. Tale parametro non è illogico né arbitrario, perché esprime la discrezionalità amministrativa nel delimitare il concetto di stagionalità. La sopravvenienza di un’offerta di lavoro subordinato non consente di prescindere dalla maturazione del pregresso periodo stagionale.
Il Fatto
Il ricorrente presentava il 1.02.2022 allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale, in scadenza al 30.07.2022, in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura respingeva l’istanza con provvedimento del 13.07.2023, recependo il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro secondo cui non risultava rispettata la media delle tredici giornate mensili di lavoro.
Il provvedimento non veniva notificato all’interessato, che ne acquisiva copia il 27.09.2023 tramite accesso agli atti e proponeva ricorso, notificato il 3.11.2023, deducendo violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 ed eccesso di potere per carenza istruttoria. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 591/2023. Il Ministero dell’Interno si costituiva e depositava relazione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua i tre presupposti della conversione: capienza delle quote del decreto flussi, presenza di un’offerta di lavoro subordinato e svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi. I primi due non sono contestati. La controversia riguarda il terzo.
Il ricorrente sosteneva di aver lavorato come operario agricolo dal 12.01.2022 al 31.12.2022, con oltre trentanove giornate, e riteneva irrilevante il parametro delle tredici giornate mensili. Il Tribunale ritiene la doglianza infondata.
La decisione si fonda sulle circolari interministeriali del 30.01.2023 e del 16.12.2016, che per il settore agricolo richiedono una prestazione media di almeno tredici giorni mensili nei tre mesi coperti da regolare contribuzione, per un totale di trentanove giornate. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’apprezzamento conforme alle circolari non è illogico né arbitrario, giacché la materia è affidata alla discrezionalità dell’amministrazione, che può esigerla in modo uniforme. Richiama inoltre la propria precedente pronuncia TAR Toscana, Sez. II, 08.07.2020, n. 886, che àncora il trimestre di riferimento al periodo antecedente la domanda.
Nel caso concreto il ricorrente prova un contratto a tempo determinato dal 12.01.2022 al 30.06.2022 e una media di dieci giornate lavorative nel periodo gennaio-agosto 2022. Ne deriva non solo il difetto della media di tredici giornate, ma anche l’assenza del presupposto periodo di lavoro stagionale da svolgere prima dell’istanza del 1.02.2022. Il periodo vantato, osserva il Tribunale, è riferibile a un contratto di lavoro subordinato con mansioni di giardiniere, non a un rapporto stagionale.
Il Collegio richiama la ratio della norma, individuata nell’esigenza di evitare che il contratto stagionale diventi un espediente per soggiornare e conseguire più facilmente il permesso per lavoro subordinato, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, sez. III, 08.06.2018, n. 3469. La sopravvenienza del contratto subordinato, richiamata nella pronuncia TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 20.07.2023, n. 1935, non consente di prescindere dal pregresso periodo stagionale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
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