Requisiti di capacità tecnica a pena di esclusione e soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 1213 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, l’esecuzione di almeno due servizi analoghi di durata non inferiore a tre anni ciascuno si interpreta secondo il criterio letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza che la durata richiesta possa essere intesa come dato complessivo e cumulativo dei periodi maturati presso più committenti. La clausola trova fondamento nell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e nell’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, con il solo limite della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto all’oggetto dell’affidamento. Il difetto ab origine del requisito di capacità tecnica e professionale non è emendabile mediante soccorso istruttorio, che opera per i requisiti di ordine generale e non per quelli speciali. La clausola escludente di immediata e autonoma efficacia preclusiva deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, a pena di irricevibilità della censura proposta contro il solo atto applicativo.

Il Fatto

Il Comune di Grottaglie, tramite la centrale unica di committenza, indice una gara per l’affidamento triennale del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario comunale, per un importo a base di gara di € 771.610,00. Partecipano la ricorrente e la controinteressata. La commissione propone come aggiudicataria la ricorrente, con punteggio di 96,667.

Nella fase di verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale emergono criticità sui due servizi analoghi dichiarati. Il Comune di Statte conferma 28 mesi di attività; il Comune di Castellaneta rappresenta l’impossibilità di certificare la regolare esecuzione per intervenuta cessazione anticipata del rapporto. Il R.U.P. dispone quindi l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente impugna l’esclusione e, con motivi aggiunti, le determinazioni conclusive della selezione, chiedendo in subordine l’annullamento delle clausole del bando ove interpretate nel senso della durata triennale per ciascun servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, che consentono alla stazione appaltante di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi nel decennio antecedente l’indizione. La ratio è selezionare concorrenti con esperienza comprovata, idonea a garantire in termini prognostici l’esecuzione a regola d’arte. Sul punto la sentenza richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 3189 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3738 del 2024, che riconoscono all’amministrazione ampia discrezionalità nella fissazione di requisiti tecnici più severi, purché giustificati e funzionali.

Passando all’interpretazione della lex specialis, il Tribunale applica il criterio letterale e sistematico: l’art. 9.3 del disciplinare e l’art. 12 del capitolato richiedono due servizi analoghi per tipologia e per durata triennale, svolti regolarmente e con buon esito. L’inciso tra parentesi non è mera ripetizione della denominazione del servizio, ma prescrizione autonoma. Il frazionamento consentito riguarda le tipologie di prestazioni, non i periodi: il computo cumulativo dei 28 mesi presso Statte e dei mesi presso Castellaneta è quindi escluso, perché vanificherebbe la continuità operativa richiesta.

Nel caso concreto nessuno dei due rapporti raggiunge la durata minima. A ciò si aggiunge il difetto di regolare esecuzione: il contratto con Castellaneta è cessato anticipatamente, con attestazione dell’impossibilità di certificare il requisito. La doglianza sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023 è respinta in linea con Cons. Stato, Sez. V, n. 10427 del 2025: l’istituto non sana carenze relative ai requisiti di ordine speciale, che strutturano i termini dell’offerta e la capacità tecnica richiesta. L’esclusione costituisce thus atto vincolato.

Quanto alla censura subordinata sulle clausole del bando, il Collegio la dichiara irricevibile per mancata impugnazione tempestiva, richiamando Ad. Plen. n. 4/2018 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3189 del 2025: le prescrizioni avevano immediata e autonoma portata escludente. Nel merito, le clausole risultano immuni dai vizi di irrazionalità e sproporzione, essendo coerenti con l’art. 100 del codice e con la motivazione della stazione appaltante. Ricorso e motivi aggiunti sono in parte respinti e in parte dichiarati irricevibili; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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