L’omessa esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro configura inottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13841 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata nelle forme previste per valere come titolo esecutivo, integra gli estremi dell’ottemperanza, azionabile davanti al giudice amministrativo. Sussistono le condizioni dell’azione quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso per tale attività, in quanto onere rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente il diritto di ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della predetta carta e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Tuttavia, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione, determinando la proposizione del ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, rinvenendole nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, ordinando all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente dovute entro un termine perentorio.
Particolare rilievo assume la nomina d’ufficio del commissario ad acta, disposta sin d’ora per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, in quanto attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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