Mansioni superiori nel pubblico impiego non privatizzato e risarcimento per tardiva graduatoria (TAR Toscana n. 1241 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego non privatizzato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dovute in base al provvedimento di inquadramento non rileva, né sul piano giuridico né su quello economico, poiché il trattamento retributivo è inderogabilmente riferito alla qualifica formalmente riconosciuta. Non è pertanto applicabile al personale del Corpo forestale dello Stato l’art. 52, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone il rapporto contrattualizzato. La richiesta di accertamento del danno derivante dalla tardiva emanazione del provvedimento favorevole di inquadramento va invece ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi e alla fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., con necessità di prova di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana. La domanda non è soggetta al termine decadenziale dell’art. 30, co. 3, cod. proc. amm. se l’illecito si è consumato prima dell’entrata in vigore del codice, ma alla prescrizione quinquennale dell’art. 2947 cod. civ., applicabile solo su eccezione di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo forestale dello Stato con qualifica di funzionario, dal 14.05.2007 aveva ricevuto l’incarico di Comandante provinciale per una Provincia. Nel 2007 partecipava alla procedura concorsuale per la nomina a primo dirigente, mediante scrutinio per merito comparativo e successivo corso di formazione. Non risultato in posizione utile, impugnava la graduatoria approvata il 17.11.2008 e ne otteneva l’annullamento in due gradi di giudizio.

Nelle more del giudizio continuava a svolgere l’incarico, finché il 1.09.2010 veniva collocato a riposo per limiti di età. Solo dopo il collocamento a riposo l’Amministrazione rinnovava “ora per allora” le valutazioni: la nuova graduatoria, approvata il 30.11.2010, lo collocava all’ottantunesimo posto, posizione che gli avrebbe consentito l’inquadramento nella qualifica di primo dirigente con decorrenza economica dal 1.01.2007. Di qui la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e, in subordine, al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui, nel rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non rileva ai fini giuridici ed economici. Il provvedimento di inquadramento è presupposto indefettibile per l’assegnazione delle mansioni e del correlativo trattamento, non essendo il rapporto assimilabile a quello privato per la natura indisponibile degli interessi coinvolti.

Quanto ai primi tre motivi, il Tribunale rileva che il personale del Corpo forestale dello Stato è escluso dalla privatizzazione e che quindi non opera l’art. 52, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso concreto è mancato il formale riconoscimento della qualifica superiore: la qualifica di primo dirigente conferita a titolo onorifico al momento del collocamento a riposo non equivale a inquadramento utile. I motivi sono pertanto infondati.

Diverso esito ha il quarto motivo, di natura risarcitoria. La pretesa è qualificata come danno da lesione di interessi legittimi pretensivi e ricondotta all’art. 2043 cod. civ.. La domanda non soggiace alla decadenza dell’art. 30, co. 3, cod. proc. amm., essendosi l’illecito consumato prima dell’entrata in vigore del codice, ma alla prescrizione quinquennale dell’art. 2947 cod. civ., non eccepita dall’Amministrazione.

La colpa dell’Amministrazione è ritenuta comprovata: l’annullamento della graduatoria era stato disposto, in due gradi, perché il Consiglio di amministrazione non aveva dato conto del percorso valutativo, assegnando i punteggi con circonlocuzioni tautologiche e insolita massificazione, nonostante avesse elaborato precisi parametri di valutazione. Il danno ingiusto è dimostrato dalla nuova collocazione all’ottantunesimo posto, che avrebbe consentito l’inquadramento con decorrenza economica dal 1.01.2007.

Il danno è commisurato alle differenze tra la retribuzione percepita e quella spettante per l’inquadramento nella qualifica di primo dirigente dal 17.05.2007 al 1.09.2010, oltre alle differenze di trattamento previdenziale. Il Ministero è condannato, ai sensi dell’art. 34, co. 4, cod. proc. amm., a proporre entro novanta giorni il pagamento, tenendo conto del prospetto di confronto elaborato dalla Sezione gestione finanziaria e allegato agli atti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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