Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 142 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, verifica la perdurante inesecuzione del giudicato e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Qualora il giudicato riconosca il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, l’ordine di esecuzione comprende la messa a disposizione della carta e delle relative somme, oltre interessi dal dovuto al saldo. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice ordinario era stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle relative somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.

Formatosi il giudicato, il creditore ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto esaminato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 16 ottobre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del giudice competente nel rispetto del termine dimidiato di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

La sentenza era stata inoltre notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 20 aprile 2024 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La pretesa esecutiva è dunque maturata.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Non risultando dagli atti alcuna esecuzione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici di omessa corresponsione, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il giudice ha quindi nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo nella corresponsione ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, e fino al pagamento.

Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della causa. Il Tribunale ha inoltre disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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