Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del TAR (TAR Toscana n. 190 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente all’attribuzione della carta del docente. Accertati la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ricevere la carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Notificato il titolo e formatosi il giudicato, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di pagamento e la condanna del Ministero a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. La sentenza del Tribunale di Prato è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 19 gennaio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo il ricorso per ottemperanza notificato il 19 settembre 2024.
L’inottemperanza non è contestata. Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 1.000,00, riferito ai due anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.
Il TAR ritiene altresì di applicare la penalità di mora richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il Collegio osserva che tale misura è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e con la nomina del commissario, poiché gli strumenti di tutela sono concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale soddisfacimento.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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