Promozione per anzianità ma solo previo scrutinio e permanenza in servizio (Cons. Stato n. 2960 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compimento dell’anzianità complessiva nel ruolo prevista dall’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 95/2017 non determina il conseguimento automatico della qualifica superiore di commissario coordinatore penitenziario, ma costituisce unicamente il presupposto per l’accesso allo scrutinio per merito comparativo. La promozione richiede l’espletamento effettivo della procedura valutativa, che presuppone la permanenza in servizio del candidato al momento del suo svolgimento. La decorrenza giuridica retroattiva della promozione non esime dal superamento positivo dello scrutinio. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che censuri tale assetto sotto il profilo della ragionevolezza e degli artt. 3 e 97 Cost., poiché lo scrutinio comparativo risponde all’interesse pubblico dell’amministrazione a ricoprire i ruoli con personale in servizio.
Il Fatto
La ricorrente, appartenente al ruolo unico del Corpo di Polizia penitenziaria, aveva partecipato al terzo corso di formazione per l’accesso al ruolo direttivo speciale ed era stata immessa in tale ruolo con nomina del maggio 2006. Promossa alla qualifica di commissario penitenziario con decorrenza giuridica retrodatata al maggio 2008, è stata collocata a riposo per raggiungimento del limite di età con decorrenza dal 1° giugno 2019.
Con ricorso al TAR per il Lazio ha proposto azione di accertamento per il riconoscimento del diritto all’ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la qualifica di dirigente aggiunto dall’8 maggio 2019, sostenendo di aver maturato a quella data i tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo richiesti dalla norma speciale e prima della cessazione dal servizio. Il TAR, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, ritenendo necessario il previo confronto valutativo cui il candidato può accedere solo se ancora in servizio. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua la questione nel rapporto tra maturazione dell’anzianità e conseguimento della qualifica superiore: se basti aver raggiunto il requisito temporale all’avvio della procedura o se occorrano ulteriori condizioni, tra cui la permanenza in servizio alle date normativamente previste per l’effettuazione dello scrutinio. Sul punto il Collegio richiama le proprie sentenze n. 9402/2025 e n. 9379/2025 e conferma integralmente la decisione di primo grado.
L’argomentazione muove dalla lettera dell’art. 42, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 95/2017, che subordina la promozione a ruolo aperto al compimento dei tredici anni di anzianità “mediante scrutinio per merito comparativo”. La formulazione è chiara: nessun riferimento a un conseguimento automatico, ma necessaria l’effettuazione della procedura comparativa nei termini di legge. Il Collegio richiama sul punto la sentenza n. 4941 del 2019, secondo cui l’anzianità è solo uno dei requisiti di ammissione agli scrutini e la promozione deriva dal superamento degli stessi e dall’utile collocazione in graduatoria, non dal mero decorso del tempo.
La domanda resta peraltro preclusa dal fatto che l’appellante ha cessato il servizio prima dello svolgimento della procedura. Lo scrutinio, osserva la Corte, non è funzionale solo all’interesse del dipendente — nel caso di specie ridotto a un vantaggio pressoché economico — ma anche e soprattutto all’interesse pubblico dell’amministrazione a ricoprire i ruoli, che presuppone il permanere in servizio del personale. Irrilevante è che la decorrenza giuridica possa retroagire al compimento dei tredici anni, perché resta comunque necessario il superamento della valutazione.
Su queste basi la Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale irrilevante e manifestamente infondata: non è irragionevole esigere la permanenza in servizio al momento della procedura comparativa, né censurabile la scelta legislativa di subordinare la promozione a un confronto valutativo volto a perseguire l’interesse pubblico. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
Nota della Redazione
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