Società mista, dismissione discrezionale e aspettativa del socio privato non tutelata (Cons. Stato n. 6884 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del modello organizzativo di gestione di un servizio pubblico locale – ivi compresa la dismissione di una società mista – rientra nella potestà organizzatoria dell’ente locale ed è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di motivazione. Ne consegue che l’aspettativa del socio privato alla prosecuzione del modello gestionale prescelto non è giuridicamente tutelata quando l’Amministrazione, con motivazione adeguata, ritenga il modello non più rispondente all’interesse pubblico. Il diritto all’equo indennizzo di cui all’art. 26, comma quarto, r.d. n. 2578/1925 presuppone il riscatto della concessione prima della scadenza e non è invocabile per la modifica delle modalità di affidamento dopo la scadenza. La questione relativa alla liquidazione della quota costituisce profilo patrimoniale accessorio e successivo allo scioglimento, non incidente sulla legittimità dell’atto organizzativo. La domanda risarcitoria è inammissibile ove afferisca a danno non attuale, ma solo ipotetico ed eventuale.
Il Fatto
Il socio privato e direttore tecnico di una società mista, partecipata dal Comune per la gestione della farmacia comunale, impugnava davanti al TAR Emilia Romagna la deliberazione consiliare con cui l’ente aveva espresso indirizzi in tema di gestione della farmacia, dismettendo il modello della società mista. Con sei successivi ricorsi per motivi aggiunti gravava le deliberazioni assunte dal 2019 al 2024 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni e di approvazione del bilancio, lamentando la violazione del diritto di prelazione di cui all’art. 12 l. n. 362/1991, il diritto all’equo indennizzo ai sensi dell’art. 24 r.d. n. 2578/1925 e il difetto di motivazione, con conseguente deprezzamento della quota.
Il giudice di prime cure respingeva il gravame, qualificando la scelta come espressione di ampia discrezionalità e ritenendo recessiva l’aspettativa del socio; dichiarava inoltre inammissibile la domanda risarcitoria. Proponeva appello il socio privato, dolendosi della mancata valorizzazione della quota e dell’affidamento ingenerato dall’accettazione del valore economico della partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, riproposta dal Comune ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., e la ritiene fondata. L’appellante non ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui riconduce la scelta di sciogliere la società mista a una valutazione discrezionale indotta dal mutato quadro normativo. Neppure in primo grado erano state contestate le ragioni di interesse pubblico: si era lamentata la mancata liquidazione della quota nella misura asseritamente concordata, facendo così valere una lesione non discendente direttamente dai provvedimenti impugnati, ma dalle modalità con cui l’Amministrazione aveva regolato i rapporti con il socio di minoranza.
Nel merito, le censure sono comunque infondate. Quanto all’equo indennizzo, il Collegio condivide l’avviso del TAR: la disposizione richiamata era prevista per l’ipotesi di riscatto della concessione, cioè di interruzione del rapporto prima della scadenza, fattispecie non assimilabile a quella qui sussistente di modifica delle modalità di affidamento del servizio dopo la scadenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2011, n. 5405).
In ragione delle motivazioni di interesse pubblico non contestate, resta irrilevante la questione sul consenso formatosi in ordine alla quantificazione della quota: il Comune avrebbe potuto adottare il provvedimento in ogni caso, costituendo la liquidazione della quota una questione patrimoniale accessoria e successiva allo scioglimento.
Quanto alle garanzie partecipative, la documentazione in atti – attestante un nutrito scambio di informazioni – comprova che all’interessato è stata data nella sostanza ogni possibilità di partecipare al procedimento. La domanda risarcitoria, infine, è manifestamente infondata perché per espressa ammissione dell’appellante afferente a un danno non attuale, ma solo ipotetico ed eventuale, conseguente al mancato accordo sulla quantificazione della quota.
Nota della Redazione
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