Conversione del rito e riesame nel giudizio ordinario sull’ottemperanza al giudicato (TAR Puglia n. 896 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è infondata quando l’amministrazione, dopo la sentenza di annullamento che ha fatto salva la facoltà di riesaminare l’istanza, adotta un nuovo provvedimento in esecuzione del dictum giudiziale: tale atto, a prescindere dalla fondatezza delle censure contro di esso, dà esecuzione al giudicato e non integra violazione o elusione dello stesso. Le doglianze relative al contenuto del nuovo diniego devono essere fatte valere nella sede ordinaria del giudizio, non nel rito dell’ottemperanza. Va pertanto disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., con rimessione della causa sul ruolo e fissazione dell’udienza pubblica. Non si provvede sulla nomina del commissario ad acta né ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., avendo l’amministrazione provveduto con l’atto gravato.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato, nel dicembre 2016, istanza di permesso di costruire per un immobile in agro di Oria. Il Comune aveva dapprima sospeso il procedimento, poi lo aveva rigettato per superamento dei limiti volumetrici. Impugnato il diniego, il TAR lo aveva annullato con sentenza n. 1482/2020, facendo salva la riedizione del potere. Il Comune aveva quindi invitato la ricorrente a riformulare l’istanza secondo il Regolamento Edilizio Tipo regionale.
Con sentenza n. 968/2022, il TAR aveva annullato anche quel provvedimento, applicando la disposizione transitoria dell’art. 92 del R.E.T. e ordinando il riesame dell’istanza sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione. In esecuzione di tale pronuncia il Comune, con nota dell’08.02.2024, ha negato il permesso di costruire. La ricorrente ha allora agito per l’ottemperanza della sentenza n. 968/2022 e, con motivi aggiunti, ha impugnato il nuovo diniego, chiedendo accertarsi la formazione del titolo edilizio per silenzio assenso e condannarsi l’ente al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il thema decidendum nella verifica del rispetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 968/2022. La questione non attiene alla correttezza nel merito del nuovo diniego, ma alla idoneità del provvedimento sopravvenuto a dare attuazione al dictum giudiziale.
Il TAR rileva che la sentenza n. 968/2022, annullando il precedente diniego, aveva fatto salva la facoltà dell’amministrazione comunale di riesaminare l’istanza alla stregua delle indicazioni contenute nella motivazione. L’annullamento, dunque, non imponeva il rilascio del titolo, ma l’esercizio rinnovato del potere amministrativo.
Su questa premessa la Corte esamina il nuovo provvedimento del febbraio 2024 e conclude che esso, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle censure della ricorrente, vale a dare esecuzione al giudicato. La condotta dell’ente non può quindi considerarsi violativa o elusiva dello stesso.
Le censure relative al contenuto del nuovo diniego e alla pretesa formazione del titolo per silenzio assenso appartengono, secondo il TAR, alla cognizione del giudice nel rito ordinario. Da qui il rigetto della domanda di ottemperanza e la conversione del rito ex art. 114 c.p.a., con rimessione sul ruolo e fissazione dell’udienza pubblica.
Il Collegio esclude la nomina del commissario ad acta e l’adozione dei provvedimenti attuativi, avendo l’amministrazione provveduto con l’atto gravato. Le spese della fase sono rinviate alla sentenza definitiva, in coerenza con la non definitività della pronuncia.
Nota della Redazione
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