Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Abruzzo n. 626 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente dopo l’integrale ostensione degli atti di gara, determina l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo può tuttavia esaminare il merito delle censure ai soli fini della regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Quando l’esito virtuale delle censure è reciproco, ricorrono i presupposti dell’art. 92, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., e le spese si compensano. Resta a carico della parte ricorrente il contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente, classificatasi al sesto posto nel lotto 1 della procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata. Con il ricorso introduttivo ha censurato l’autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni, la carenza di motivazione sulla verifica di anomalia dell’offerta e il differimento dell’accesso agli atti di gara.
Con cinque ricorsi per motivi aggiunti, proposti ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., ha contestato il diniego di ostensione degli atti del sub procedimento di verifica dell’anomalia e delle offerte tecniche, in forma integrale, degli operatori che la precedevano in classifica. Un ulteriore ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la rideterminazione della graduatoria e la nuova aggiudicazione. Dopo l’integrale ostensione degli atti, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha invocato la compensazione delle spese; l’amministrazione ha chiesto la condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Su richiesta dell’amministrazione resistente, tuttavia, esamina il merito delle censure ai soli fini della regolazione delle spese, secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il primo motivo, riproposto con il secondo ricorso per motivi aggiunti, è infondato. La ricorrente assumeva che l’amministrazione avesse autorizzato l’anticipazione degli effetti del contratto senza indicare le ragioni di urgenza richieste dall’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio rileva che la gara era stata indetta il 20 dicembre 2022 e ricadeva quindi nell’art. 8, comma 1, lettera a), d.l. n. 76/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, nella versione vigente alla data di indizione. Tale disposizione, in deroga al citato art. 32, comma 8, per le procedure indette anteriormente al 30 giugno 2023, autorizza sempre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti. L’amministrazione non era pertanto tenuta a individuare una particolare condizione di urgenza.
Anche il secondo motivo è infondato. La ricorrente lamentava una motivazione apparente sulla verifica di non anomalia dell’offerta dell’originaria aggiudicataria. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio positivo di non anomalia non esige motivazione specifica ed estesa, potendo essere soddisfatto mediante rinvio alle giustificazioni fornite dall’impresa (Consiglio di Stato, sezione V, 14 aprile 2023, n. 3811).
Quanto all’accesso, la ricorrente è risultata vittoriosa in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti, con cui aveva contestato l’oscuramento pressoché totale delle offerte tecniche, all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4420 del 3 giugno 2026. Le spese relative all’accesso documentale sono già state regolate in via definitiva da tale pronuncia.
Sussiste dunque una soccombenza reciproca: il Collegio compensa tra le parti le spese relative a tutte le restanti censure, ai sensi dell’art. 92, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm., ponendo a carico della ricorrente il contributo unificato.
Nota della Redazione
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