La liquidazione coatta amministrativa estingue il giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 500 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza della liquidazione coatta amministrativa dell’ente pubblico intimato preclude la prosecuzione del giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. Il divieto di azioni esecutive individuali, posto a tutela della par condicio creditorum, opera anche quando l’azione del creditore si svolge nelle forme della tutela esecutiva del giudicato amministrativo. Il provvedimento che dispone la liquidazione produce effetti dalla sua adozione, non dalla pubblicazione, e i creditori dell’ente non possono essere considerati terzi. Ne consegue l’estinzione del giudizio di ottemperanza, restando la pretesa creditoria devoluta al procedimento concorsuale.

Il Fatto

Una società, in liquidazione e concordato preventivo, proponeva ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale aveva già accolto un precedente ricorso esecutivo. Il titolo da eseguire imponeva al Consorzio ASI di corrispondere il risarcimento del danno per occupazione illegittima dei terreni, dal quinto anno dell’occupazione fino alla restituzione effettiva del bene, con interessi legali e rivalutazione.

Nelle more, il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza riferiva di aver ricevuto comunicazione della intervenuta liquidazione coatta amministrativa del Consorzio, con conseguente impossibilità di dare esecuzione al dictum. La questione centrale diventava quindi la compatibilità tra la procedura concorsuale e la prosecuzione del giudizio esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto l’oggetto residuo dell’ottemperanza. Poiché il bene immobile era già stato restituito, come da verbale versato in atti, l’esecuzione si concentra sul solo aspetto risarcitorio, cioè su un’obbligazione pecuniaria da determinare in sede esecutiva. Su questo punto il giudice richiama il contenuto della sentenza ottemperanda, che aveva escluso l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 proprio in ragione dell’avvenuta restituzione.

Il nodo viene risolto sul piano della procedura concorsuale. La LCA del Consorzio, disposta ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, del d.l. n. 98/2011, richiama gli artt. 51 e 52 r.d. n. 267/1942 e, per il nuovo codice, gli artt. 150 e 151 d.lgs. n. 14/2019. Da tale richiamo il Tribunale ricava il divieto per il creditore concorsuale di agire individualmente.

Il Collegio precisa che nel perimetro del divieto rientra anche il giudizio di ottemperanza. La pendenza della procedura impedisce la tutela esecutiva del credito, perché il sistema concorsuale si ispira al principio di universalità soggettiva, che impone la soggezione dei creditori alle regole sullo stato passivo e l’esclusione di azioni autonome sui beni dell’ente. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3918 del 2008 e TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 583 del 2012.

Il Tribunale aggiunge che il provvedimento di LCA produce effetti dalla sua adozione e non dalla pubblicazione, non potendosi considerare terzi i creditori dell’ente posto in procedura, secondo l’insegnamento di Corte cost. n. 248 del 2014. Richiama inoltre le proprie precedenti decisioni su fattispecie analoghe, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 971 del 2024 e Sez. II, n. 3944 del 2023, che avevano dichiarato estinti i relativi giudizi.

In conclusione il giudizio viene dichiarato estinto per l’intervenuta LCA del Consorzio, con spese di fase poste a carico di chi le ha anticipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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