Porto d’arma per difesa personale: il rinnovo richiede rischi concreti e attuali (TAR Marche n. 366 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In occasione della domanda di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale l’autorità di pubblica sicurezza può riesaminare integralmente la posizione del richiedente, senza che i precedenti rinnovi consolidino alcun legittimo affidamento. Il dimostrato bisogno richiesto dall’art. 42 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 non si prova con la mera appartenenza a una categoria professionale, ma esige circostanze specifiche e attuali che evidenzino un pericolo concreto per l’incolumità del richiedente. L’assenza di denunce recenti costituisce elemento valutabile e non può essere letta, secondo un sillogismo indimostrato, come effetto deterrente del possesso dell’arma. Le valutazioni prefettizie sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per erroneità dei presupposti fattuali o difetto di motivazione; il principio di proporzionalità non opera, poiché il provvedimento è a esito binario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da molti anni di licenza di porto di pistola per difesa personale, presenta in data 20 marzo 2024 istanza di rinnovo. Deduce di svolgere numerose attività imprenditoriali — commercio di autoveicoli, settore immobiliare, allevamento di bestiame e, tramite una società, locazione finanziaria con recupero di automezzi presso utilizzatori inadempienti — e di essere perciò esposto a rischi per la propria incolumità.
La Prefettura comunica il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando l’assenza di denunce o querele recenti per minacce e il difetto del dimostrato bisogno. L’istante replica con memoria difensiva, senza esito: il diniego viene confermato. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, che respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 219/2024; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 641/2025, accoglie l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati, condivisi dallo stesso ricorrente: in sede di rinnovo l’amministrazione può rivedere funditus la posizione del richiedente e il requisito del dimostrato bisogno non si desume dalla categoria professionale di appartenenza. Passa quindi a verificare se nella specie sussistano le circostanze specifiche invocate.
La risposta è negativa. Una denuncia risulta successiva al provvedimento impugnato e quindi estranea all’istruttoria. Le altre due riguardano il furto di un’autovettura di valore in custodia alla società e il furto di bestiame dell’azienda agricola: episodi ai quali sono esposte categorie ampie di soggetti, non il ricorrente in misura maggiore. Quanto ai rischi legati all’attività di recupero crediti, mancano denunce recenti: le ultime risalgono al 2015 e al 2017.
Il Tribunale confuta il ragionamento difensivo secondo cui l’assenza di episodi criminosi dimostrerebbe l’effetto deterrente dell’arma. L’assunto è indimostrato e logicamente fallace: se così fosse, il rinnovo dovrebbe essere sempre concesso, proprio in mancanza di situazioni di rischio, in contrasto con i principi richiamati. L’assenza di episodi criminosi recenti è dunque elemento che l’autorità può legittimamente valutare.
Il Collegio esclude poi la violazione del principio di proporzionalità, poiché la licenza o si rilascia o si nega, senza possibilità di graduazione. Le valutazioni prefettizie, svolte su istruttoria che coinvolge Questura e Arma dei Carabinieri, sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per presupposti fattuali erronei o difetto di motivazione, evenienze nella specie insussistenti. Nemmeno è violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo la Prefettura dato conto delle osservazioni e spiegato le ragioni del dissenso.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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