Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 535 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata quando non sia stato opposto. Notificato e non eseguito, esso è azionabile con il giudizio di ottemperanza, una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina il commissario ad acta. A quest’ultimo non spetta alcun compenso, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Con decreto n. 70/2020 la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di € 300,00 oltre spese liquidate in € 250,00 per compensi e € 50,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione e non proponeva opposizione. I ricorrenti, dopo aver inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione e l’assenza di altre azioni per il medesimo credito, proponevano ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendone l’integrale esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: il decreto in esame ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine. La regolarità in rito del ricorso è dunque confermata.

Il presupposto dell’azione viene individuato nel decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Tribunale verifica altresì il rispetto della disciplina speciale: i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Accertato il decorso dei sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine viene nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Collegio esclude la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza — segnatamente quelle per la certificazione del passaggio in giudicato e il contributo unificato, se corrisposto — da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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