Integrazione postuma della lex specialis nel criterio di valutazione dell’offerta tecnica (TAR Calabria n. 54 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice è vincolata al tenore letterale dei criteri dettati dalla lex specialis di gara. Non può valorizzare elementi dell’offerta non evincibili dalla legge di gara, quando il criterio preveda come unico parametro l’estensione temporale di una prestazione. Una tale operazione integra integrazione postuma della disciplina di gara, in violazione del principio di parità di trattamento. Il metodo del confronto a coppie resta espressione di discrezionalità tecnica, ma non giustifica risultati differenziati a fronte di prestazioni identiche sotto l’unico profilo valutabile.

Il Fatto

La stazione unica appaltante della Provincia di Crotone, per conto del Comune di Castelsilano, ha indetto una procedura telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 50/2016. All’esito, la commissione ha aggiudicato l’appalto a un’impresa con un punteggio complessivo di poco superiore a quello della ricorrente, classificatasi seconda.

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dolendosi del punteggio attribuito al criterio “E” dell’offerta tecnica, relativo all’incremento del periodo di garanzia: a fronte di una identica estensione temporale offerta da entrambe le concorrenti, la commissione aveva riconosciuto all’aggiudicataria una differenza di oltre quindici punti. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente non contesta la genericità o l’illegittimità del disciplinare, ma il fatto che esso sia stato interpretato e applicato in modo difforme dal suo chiaro tenore letterale: il motivo investe dunque l’attività della commissione, non la legge di gara.

Nel merito, il punto “E” dell’art. 18.1 del disciplinare assegna fino a venticinque punti per l’incremento del periodo di garanzia di cui all’art. 7.4 del capitolato speciale. Tale disposizione fissa la garanzia entro dodici mesi dall’approvazione del certificato di collaudo e individua l’obbligo dell’appaltatore di riparare guasti e imperfezioni. Il criterio, quindi, considera come unico elemento di valutazione l’estensione temporale della garanzia, senza prevedere alcun rilievo per eventuali migliorie di contenuto del servizio.

Da ciò deriva che una eguale estensione temporale non può determinare differenze di punteggio, a prescindere dal metodo di valutazione adottato. La controinteressata giustifica il divario con il confronto a coppie, metodo che, secondo la difesa, non pondera ogni offerta rispetto a uno standard ma gradua comparativamente le proposte mediante coefficienti discrezionali, rendendo eccezionale il sindacato del giudice salvo un uso palesemente distorto o macroscopicamente irrazionale, con preciso onere di allegazione e prova a carico dell’interessato, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2022.

Il Collegio ritiene tuttavia che, nella specie, risultati così differenziati a fronte di una identica estensione temporale rendano evidente una irragionevole applicazione del metodo a coppie. La divergenza si spiega solo con una non corretta applicazione del criterio “E”, che ha reso preferibile l’offerta dell’aggiudicataria in ragione di una miglioria del servizio di garanzia che quel criterio non consentiva di valorizzare. Si tratta di una integrazione postuma della lex specialis, che modifica il contenuto della legge di gara in violazione del principio di parità di trattamento.

Non rileva, infine, l’argomento secondo cui un’interpretazione sistematica ammetterebbe proposte migliorative: non è in discussione l’ammissibilità della miglioria, ma la sua valorizzabilità ai sensi del criterio “E”. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e necessità di una nuova valutazione dell’offerta tecnica; il contratto eventualmente stipulato è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 122 c.p.a.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *