Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3350 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato e dalla notificazione del titolo esecutivo con superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Spetta invece all’amministrazione, che intenda sottrarsi all’esecuzione, allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione che si costituisca in giudizio senza formulare alcuna deduzione non soddisfa tale onere, con la conseguenza che va affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, per capitale, interessi e oneri accessori. Non sono dovute le spese di precetto, essendo imputabile al creditore la scelta di strumenti esecutivi diversi dall’art. 112 c.p.a.

Il Fatto

Una sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, con accredito delle relative somme oltre interessi e rivalutazione.

Notificata la sentenza e decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo, l’amministrazione era rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sulla base dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, rappresentato dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Sarebbe quindi spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti, ma la stessa, costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione.

Su questa base il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nei termini e nella misura indicati nel titolo, e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo.

Il Tribunale ha escluso la dovutezza delle spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Ha inoltre nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, escludendo il compenso in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e i precedenti ivi citati. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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