Mutamento d’uso in zona agricola non sanabile e doppia conformità (TAR Trentino-Alto Adige n. 133 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree naturali e agricole l’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018 vieta i mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici, salvo deroga espressa della legge o della pianificazione paesaggistica. Il mutamento che assegna a destinazione abitativa superfici già destinate ad attività agricola integra una modificazione edilizia assoggettata a titolo abilitativo e non è sanabile ai sensi dell’art. 92 L.P. n. 9/2018, perché difetta il requisito della doppia conformità. La sanatoria postuma non è frazionabile: l’istanza del privato è unitaria e il Sindaco non può scinderla per ammetterne singole porzioni. Il requisito della doppia conformità, principio di riforma economico-sociale, non è soddisfatto dal ricalcolo della cubatura fondato su norme regolamentari sopravvenute e prive di efficacia retroattiva.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare in area di verde agricolo, a circa 1.730 metri di altitudine, oggetto di una concessione edilizia del 2017 e di una variante, con autorizzazioni paesaggistiche. A seguito di una denuncia e di tre sopralluoghi, il Comune ha contestato la differmità delle opere eseguite rispetto al titolo, in particolare l’inglobamento di porzioni di deposito agricolo in cubatura abitativa ai piani primo e secondo.

Il Sindaco ha quindi vietato la prosecuzione dell’attività oggetto di Scia in sanatoria e ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti inibitori e l’ordinanza di demolizione, proponendo motivi aggiunti contro un successivo ordine di inibizione. Il Tribunale ha sospeso in via cautelare gli effetti dell’ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’intervento ad opponendum di una struttura alberghiera concorrente, ritenendo sussistente l’interesse in termini di adeguata prospettazione, anche in ragione del pregiudizio concorrenziale dedotto. Nel merito, la questione centrale è se il mutamento di destinazione d’uso dei locali agricoli possa essere sanato.

Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa: l’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018 vieta nelle aree agricole sia le nuove costruzioni sia i mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti; l’art. 23 qualifica come rilevante il passaggio a diversa categoria funzionale; l’art. 62, comma 1, lett. c) consente il mutamento d’uso solo se compatibile e conforme alla pianificazione comunale; l’art. 92 ammette la sanatoria solo se il mutamento risulta conforme alle norme urbanistiche ed edilizie. Il rinvio circolare tra piano paesaggistico, piano urbanistico comunale e legge provinciale conduce all’applicazione dell’art. 17, comma 4, senza deroghe rinvenibili negli atti pianificatori.

Ne consegue che l’ampliamento della superficie abitativa mediante spostamento dei tramezzi interni alla “scatola” costituisce mutamento vietato e non sanabile. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il passaggio tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche senza opere, è riconducibile alla nuova costruzione, esige il permesso e integra un aggravio del carico urbanistico, con conseguente applicazione della misura ripristinatoria. Il ricalcolo della cubatura operato sulla base del regolamento entrato in vigore nel 2020 non retroagisce: lo ius aedificandi si era cristallizzato con i titoli del 2017.

Il Tribunale esclude poi la sanatoria parziale: nei procedimenti a istanza di parte il contenuto del provvedimento è delimitato dall’oggetto della richiesta, e la doppia conformità imposta dall’art. 95 L.P. n. 9/2018 non consente sanatorie con prescrizioni. Le censure sulla completezza della domanda e sulla buona fede collaborativa sono respinte, avendo il Comune indicato la possibile sanabilità di singoli interventi. Quanto all’autorizzazione paesaggistica postuma, l’art. 100 L.P. n. 9/2018, norma eccezionale di stretta interpretazione, non si applica agli interventi che abbiano determinato un aumento delle superfici utili in area tutelata per legge.

Infine, la misura ripristinatoria è correttamente ricondotta all’art. 88 L.P. n. 9/2018 e non all’art. 89, trattandosi di mutamento d’uso tra categorie diverse. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono integralmente respinti, con condanna alle spese e compensazione nei confronti dell’interveniente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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