Sanzioni antitrust e favor rei nell’attenuante da programma di compliance (Cons. Stato n. 3792 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni antitrust, qualificate come sostanzialmente penali, la disciplina applicabile all’attenuante per l’adozione di un programma di compliance è quella vigente al momento di consumazione dell’illecito e non quella in essere al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, in applicazione del principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. La cessazione della partecipazione all’intesa non integra di per sé il ripristino delle condizioni precedenti all’infrazione richiesto dalle Linee guida. Il coefficiente di gravità del 15% del valore delle vendite non è illegittimo in sé, ma deve essere accompagnato da un’effettiva differenziazione delle posizioni delle imprese. Gli esiti delle consulenze tecniche disposte nei giudizi civili follow on, non acquisiti in ambito procedimentale, non incidono sulla legittimità del provvedimento, poiché public e private enforcement operano su piani autonomi e distinti.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 2019, aveva accertato due intese nel mercato dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato, irrogando alla società una sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 101 del T.F.U.E.. Il TAR Lazio annullava l’atto; questa Sezione, in riforma, accoglieva l’appello e il ricorso di primo grado limitatamente alla quantificazione, rilevando un difetto di coordinamento tra le Linee guida e l’art. 15 della legge n. 287/1990. In ottemperanza, l’Autorità rideterminava la sanzione in misura ridotta.
La società impugnava il nuovo provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’omessa valorizzazione dei criteri di personalizzazione, l’inesistenza di extra-profitti, il mancato riconoscimento delle attenuanti e l’applicazione di una percentuale di sconto inferiore per il programma di compliance antitrust.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi profili del gravame. Quanto all’asserita mancata applicazione dei criteri enucleati in altra pronuncia, osserva che quella decisione è di mera inammissibilità, resa in sede di revocazione e ritagliata sul caso concreto, sicché nulla ha potuto prescrivere sulle modalità di abbattimento. Il coefficiente del 15% non è stato censurato in sé: l’Autorità non era tenuta a modificarlo, ma a differenziare le posizioni, come ha fatto mediante riduzioni differenziate in ragione del grado di coinvolgimento.
Il coefficiente trova conforto nella letteratura di settore e risponde a esigenze di deterrenza economica, non a logica retributiva: trattandosi di intesa per oggetto, gli effetti hanno incidenza marginale sulla gravità. Le consulenze dei giudizi civili, non acquisite in sede procedimentale, non incidono sulla legittimità dell’atto, poiché public e private enforcement non vanno sovrapposti.
Il secondo motivo è infondato: l’Autorità ha fatto applicazione del meccanismo derogatorio del punto 34 delle Linee guida e ha considerato il coinvolgimento lieve con ulteriore riduzione. La cessazione della partecipazione non equivale al ripristino delle condizioni precedenti; il moltiplicatore temporale costituisce censura nuova, mai veicolata nei precedenti gradi.
Il terzo motivo è invece fondato. Rileva il momento di consumazione dell’illecito, non quello di adozione del provvedimento, argomentando dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981. Trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto da Corte cost. n. 63 del 2019 per le sanzioni sostanzialmente penali. Le Linee guida del 2018 si applicano ai soli procedimenti avviati successivamente alla pubblicazione, sicché opera la previgente disciplina del 2014: l’attenuante va riconosciuta nella misura massima del 15% dell’importo base. L’appello è accolto nei limiti, con annullamento del provvedimento e spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.