Carta docente: ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 1632 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e in assenza di esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’adempimento entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Benevento. La prima, n. 518/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica del valore nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La seconda, n. 377/2024, aveva riconosciuto lo stesso beneficio per l’anno scolastico 2022/2023.
Le pronunce non sono state impugnate e sono passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle spese con distrazione e le penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre elementi ostativi. Il punto di diritto centrale è il valore conformativo-ordinatorio della sentenza civile: l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum del giudice, e il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto.
Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato delle sentenze, la loro notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio e l’assenza di esecuzione da parte dell’Amministrazione resistente.
Su queste basi ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato nella parte rimasta ineseguita, assegnando la Carta elettronica e accreditando l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale per le annualità indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio la fissa, in conformità all’orientamento del Tribunale, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e matura fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario, richiamando TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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