Astreinte e commissario ad acta per spese di lite della PA (TAR Campania n. 1611 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al capo di condanna alle spese di lite, il creditore ha l’onere di provare solo il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla allegazione dell’inadempimento; spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo del diritto. Accertato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 L. 669/1996 e non contestato il mancato pagamento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina il pagamento entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura dell’interesse legale, con funzione sanzionatoria e di coazione indiretta, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

I ricorrenti, procuratori antistatari delle parti di un giudizio definito con sentenza n. 6622 del 27 ottobre 2022, agiscono per l’esecuzione del capo della medesima pronuncia che condannava il Ministero della salute al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione ai difensori.

Espongono di aver notificato il titolo munito di formula esecutiva in data 1° dicembre 2022, di aver sollecitato il pagamento con nota del 12.12.2022 e di aver atteso invano la scadenza del termine dilatorio. Chiedono quindi la declaratoria di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla astreinte. Il Ministero si costituisce con memoria di stile, senza contestare i fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riparto dell’onere probatorio in materia di esecuzione: il creditore prova il titolo, mentre il debitore deve dimostrare l’estinzione del diritto per avvenuto pagamento. Nel caso concreto la pretesa creditoria è cristallizzata nel capo di condanna alle spese della pronuncia azionata.

È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, in data 1.12.2022. È altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 L. 669/1996, quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.

Il Ministero non ha contestato i fatti dedotti né ha provato l’avvenuto pagamento. La decisione può pertanto fondarsi sulle sole allegazioni di parte ricorrente, in forza del principio di non contestazione. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Sussistono anche i presupposti per la penalità di mora, non emergendo ragioni ostative. Il parametro è individuato nell’interesse legale, come indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. dopo le modifiche della legge di stabilità per il 2016. L’astreinte si aggiunge agli interessi legali, avendo funzione sanzionatoria e non compensativa.

Quanto alla decorrenza, la novella dell’art. 1 della legge n. 208/2015 impone di far partire la penalità dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Il termine finale è fissato all’effettivo soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario, secondo l’orientamento prevalente richiamato dal Collegio. Si procede quindi alla nomina del commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni, e alla liquidazione delle spese in € 500,00, seguendo la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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